22 Marzo 2024, 13:13
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PALERMO – L’Istituto autonomo case popolari (Iacp) dovrà integralmente pagare l’Imu (Imposta municipale sugli immobili) richiesta dal comune di Palermo per l’anno 2017. Si tratta di oltre due milioni di euro, a cui vanno aggiunti sanzioni e interessi. La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso proposto dall’Istituto che invocava l’esenzione totale dal pagamento dell’imposta.
La pretesa impositiva del Comune si fonda sulla normativa nazionale introdotta nel 2011 e sul regolamento approvato dal Consiglio comunale nel 2012 secondo cui l’Imu è dovuta, tra gli altri, dai proprietari di immobili, siano essi persone fisiche, persone giuridiche o enti, che sono siti nel territorio comunale, indipendentemente dall’eventuale occupazione da parte di terzi. La normativa ha subito negli anni diverse modifiche ed in particolare il legislatore nazionale ha introdotto molteplici esenzioni ed agevolazioni che il comune di Palermo ha disciplinato con proprio regolamento.
Lo Iacp la pensa diversamente. È nato un braccio di ferro con Palazzo delle Aquile che ha emesso l’avviso di accertamento tenendo conto, come previsto dalla normativa, della detrazione di 200 euro dall’imposta dovuta per ogni alloggio di proprietà dell’Istituto. Lo Iacp ha risposto chiedendo, oltre alla legittima esclusione degli immobili non più di sua proprietà nel 2017, di non pagare la tassa per tutti gli altri immobili (alloggi, magazzini, opifici, uffici e negozi). Secondo l’Istituto autonomo case popolari, l’esenzione totale dal pagamento dell’Imu era giustificata dal fatto che gli immobili sono tutti classificati come “alloggi sociali”.
Il Comune ha accolto solo la prima richiesta, quella sugli immobili non più di proprietà dello Iacp (oltre un milione e 800 mila euro), e mantenuto la restante pretesa. La commissione tributaria (Gaetano La Barbera presidente, Daniela Pellingra relatore, Daniela Galazzi giudice) ha dato ragione al comune di Palermo: non tutti gli immobili appartenenti allo Iacp rientrano automaticamente nella categoria degli “alloggi sociali” e, pertanto, l’Istituto avrebbe dovuto dimostrare per quali dei propri immobili fossero presenti i requisiti richiesti. La Corte si è spinta oltre, “dissentendo” da una precedente decisione della commissione tributaria che aveva affermato “una sorta di automatico” riconoscimento dell’esenzione per tutti gli immobili posseduti dall’Iacp “che tuttavia, appare inaccettabile”.
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22 Marzo 2024, 13:13