“Parentopoli e scambi di incarichi” | Scoppia il caso alla Fallimentare

di

02 Ottobre 2015, 05:58

2 min di lettura

PALERMO – Mentre gli ispettori inviati dal ministero sono a Palermo per lo scandalo sulla gestione dei beni confiscati, al Palazzo di giustizia monta un nuovo caso. Quello sugli incarichi nel settore fallimentare.

Lo si capisce dalla circolare che i giudici delegati hanno inviato nei giorni scorsi ai curatori. Hanno ricordato che esistono dei paletti che evidentemente, vista la necessità di ribadirli, sarebbero stati aggirati. La questione riguarda soprattutto la nomina da parte del curatore di consulenti e coadiutori del fallimento. Gli incarichi si intrecciano. Ci sono professionisti che si sarebbero scambiati il favore di nominarsi a vicenda. Alcuni nominativi si ripetono a catena. Altri hanno venti, trenta procedure aperte. Altri ancora sono parenti di magistrati in servizio a Palermo, anche se non nella stessa sezione fallimentare. La legge prevede che i magistrati giudicanti o requirenti delle Corti di Appello o dei Tribunali non possano svolgere le loro funzioni nelle stesse città dove “parenti fino al secondo grado o affini in primo grado” esercitano la professione di avvocato. Norma facilmente aggirata iscrivendosi formalmente ad un ordine fuorisede, ma continuando ad esercitare nella stessa città dove lavora il parente. Un’incompatibilità che non scatta quando si svolgono professioni diverse dall’avvocato.

Un tema molto caldo sollevato già in passato, ma tornato di grande attualità prima per lo scandalo che ha travolto la sezione Misure di prevenzione e poi per la circolare emanata dai giudici della Fallimentare. E’ lo stesso ordine degli avvocati a volerci vedere chiaro e ha avviato una ricognizione degli incarichi. Nel documento dei giudici si legge che “i curatori dovranno astenersi dal nominare come legali altri professionisti inseriti nel proprio studio o con i quali vi siano collaborazioni continuative o rapporti di parentela o di coniugio”. Ed ancora: “Qualora lo stesso curatore sia un avvocato dovrà evitare e comunque contenere le nomine di legali che abbiano a loro volta nominato lui stesso come legale nelle procedure ad essi affidate (sempre che non si tratti di nomine occasionate dalla particolare esperienza del professionista). In generale, il curatore dovrà astenersi dall’effettuare nomine che possono fare ritenere operanti accordi per lo scambio di incarichi”.

Articoli Correlati

Gli stessi giudici, però, sottolineano che, pur non avendo il magistrato alcun titolo per intervenire sulle nomine, resta suo il compito di controllare sui legami fra curatore e consulente, siano essi frutto di parentela o di accordi economici. Qui sta il nocciolo della questione: bisogna verificare se i controlli abbiano funzionato, visto che dalla circolare sembra emergere il contrario.

Pubblicato il

02 Ottobre 2015, 05:58

Condividi sui social