‘Presunzione d’innocenza’, l’analisi di Francesco Puleio - Live Sicilia

‘Presunzione d’innocenza’, l’analisi di Francesco Puleio

L’intervento del procuratore aggiunto di Catania su un tema molto dibattuto
IL COMMENTO
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Presunzione d’innocenza? So che è un segreto, perché lo sento sussurrare dappertutto. Così un drammaturgo del ‘700 inglese descriveva l’illusione (e l’impossibilità) di sottrarre all’attenzione generale una notizia, a torto o a ragione, reputata di interesse pubblico. Non vorremmo che in questo stesso vagheggiamento sia caduto il nostro legislatore che, con un recente decreto, ha dato attuazione alla direttiva dell’Unione Europea n. 343 del 2016, disciplinando la comunicazione all’esterno di notizie sul processo penale relativamente alla fase delle indagini, posto che in quella successiva del dibattimento, la regola è quella della pubblicità. Questione importante e delicata, visti gli interessi in gioco (e non di rado in conflitto): da un lato la libertà di manifestazione del pensiero ed il diritto di informazione dell’opinione pubblica e di critica; dall’altro reputazione, riservatezza, dignità, equo processo, presunzione di non colpevolezza.

I punti del decreto

Due le linee strategiche del decreto, presidiato dalle immancabili sanzioni disciplinari. Quanto ai rapporti tra procure, organi di polizia e stampa, si prevede che la diffusione di notizie sui procedimenti penali sia possibile solo in due casi: a) quando strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini; b) quando ricorrano altre specifiche ragioni di interesse pubblico; si impone al pubblico ministero di limitarsi ai comunicati o, «nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti» (da evidenziarsi con «atto motivato»), alle conferenze stampa, sempre chiarendo la fase del procedimento e precisando il diritto dell’imputato a non essere ritenuto colpevole fino a sentenza definitiva; infine, si introduce il divieto di assegnare alle indagini «denominazioni lesive della presunzione di innocenza».

Quanto alla tecnica di redazione degli atti processuali, si vieta, nei provvedimenti diversi dalle sentenze, di indicare indagato o imputato colpevoli prima dell’accertamento finale; inoltre, nelle ordinanze di misura cautelare il giudice dovrà limitare «i riferimenti alla colpevolezza della persona […] alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento». È previsto per l’indagato un diritto di rettifica.

Il rapporto tra giustizia e informazione

Volendo qui limitarci a una breve riflessione sulle modifiche destinate ad incidere sensibilmente sul complicato rapporto tra giustizia ed informazione, è da dire che – da tempo – i Procuratori della Repubblica e le Forze di polizia, allorché concludano indagini di rilievo, ne danno notizia attraverso conferenze stampa. Tanto serve a rendere trasparenti (e quindi controllabili) le attività degli inquirenti: le notizie correttamente veicolate ai media oltre tutto incentivano – soprattutto in terra di mafie — la collaborazione dei cittadini, che riacquistano fiducia nell’operato degli organi dello Stato se verificano i risultati investigativi delle loro denunce.

Vero è che sussiste il pericolo di abusi e di strumentalizzazione delle notizie per proiettare all’esterno l’immagine di singoli eroi solitari, unici interessati alle verità che i ‘poteri forti’ intendono occultare, a tutto discapito del rispetto delle esigenze di equilibrio, misura e riservatezza che sempre devono caratterizzare l’attività della magistratura e delle forze di polizia. Del pari vero è che specifici abusi e strumentalizzazioni, veicolati nelle conferenze stampa e magari enfatizzati nel corso di comparsate televisive, andrebbero sanzionati disciplinarmente, evitando invece di colpirne cento per educarne uno.

Per contro, rendere arduo e di spinosa escogitazione la comunicazione dell’operato degli inquirenti, agitando il capestro della sanzione disciplinare per una parola di troppo, comporterà il prevedibile azzeramento all’esterno del flusso informativo, se non filtrato dal ricorso ad artifici dialettici o pelosi eufemismi, producendo quasi omeopaticamente l’opposto rischio di alimentare ufficiali silenzi e, sottobanco, fughe incontrollate di notizie a beneficio di cronisti ritenuti affidabili, indiscrezioni ed anticipate criminalizzazioni di persone ancora da giudicare. Per i media, ridimensionare il diritto di informare comporta il pericolo del possibile ritorno alle deprecabili prassi di tempi andati, quando i corridoi di procure, questure e caserme pullulavano di cronisti a caccia di notizie, a volte addirittura sorpresi ad origliare dietro le porte. Giornalisti che, in alcuni casi, per svolgere la propria funzione di informare dovevano accattivarsi la simpatia di funzionari disposti a compiacenti confidenze su temi riservati. Così il pericolo è che la riforma determini non un progresso, ma un ritorno al passato.

La giustizia “segreta” di un tempo e quella pubblica di oggi

E anticamente, se ci riflettiamo un momento, tranne qualche eccezione (pensiamo al processo a Socrate, celebrato in una Atene maestra di civiltà), il processo era sempre un fatto segreto, un’inquisizione oscillante tra cavalletti, tenaglie e confessioni estorte. Nella tradizione savonarolesca si ricerca e si accerta la Verità fuori del contraddittorio e fuori del controllo pubblico. La pubblicità non ha la funzione di controllo, ma di messaggio sociale sulla inflessibilità ed efficacia della punizione. Per questo l’istruttoria è rigorosamente segreta mentre la condanna a morte o a pena corporale è eseguita in pubblico. La Giustizia usciva alla luce solo al momento della proclamazione della condanna e della sua esecuzione, evento drammatico nella vita di una comunità: spettacolo terribile che, attraverso la esemplarità della pena, segnava il trionfo del potere costituito sulla ribellione del delitto.

In questa ottica la illustrazione della decisione giudiziaria costituiva in antico un attentato alla certezza del diritto: il giudice decide secundum conscientiam. Solo con l’illuminismo si afferma l’opposto principio. In questo, il primato (uno tra i tanti) è del Regno di Napoli: con il celebre dispaccio del ministro Bernardo Tanucci del 23 settembre 1774 si prescriveva l’obbligo di motivazione delle sentenze nel Regno: “… Si spieghi la ragione del decidere, o siano i motivi sui quali la decisione è appoggiata …”. Tale conquista, garanzia di trasparenza e correttezza per tutti, inizialmente limitata alla fase del dibattimento, è stata poi giustamente estesa anche a quella delle indagini. Nelle cose di Giustizia, la risposta non è mai il silenzio, non è il segreto dappertutto sussurrato, ma la parola meditata e misurata.


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