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Processo penale, l’analisi |del procuratore Puleio

La riforma del processo penale analizzata dal procuratore aggiunto, Francesco Puleio.

La riforma
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CATANIA – Un’attenta analisi in tema di riforma della giustizia penale a firma del procuratore aggiunto della Repubblica di Catania, Francesco Puleio.

Processo penale e dogmatismi senza nobiltà. Ovvero: Quanto costa? La recente legge di riforma del codice penale e di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario introduce modifiche di rilievo nel sistema giustizia, al dichiarato scopo di imprimervi una accelerazione nel funzionamento: alcune di esse entrano immediatamente in vigore, altre invece sono oggetto di specifiche deleghe che dovranno essere attuate dal Governo.

Per limitarci alle previsioni più rilevanti, la novella introduce una nuova causa estintiva dei reati, modifica (ed ingarbuglia) il regime della prescrizione e inasprisce il trattamento sanzionatorio per furto, rapina e scambio elettorale politico-mafioso. Soprattutto, introduce delle novità in tema di obblighi del p.m. che dovrà – necessariamente, anche se non si comprende con quali più incisivi strumenti – concludere il procedimento entro tre mesi dalla scadenza del termine delle indagini preliminari, pena la avocazione esercitata dal procuratore generale.

A prima lettura, può convenirsi che l’intervento, nonostante apprezzabili novità, appaia nel complesso insoddisfacente, in quanto disorganico e settoriale; privo soprattutto di una visione strategica e generale delle reali questioni sul tappeto e degli interventi da praticare per realizzare un effettivo aumento di efficienza del sistema ed una sua migliore resa economica. Vediamo quali, secondo una prospettiva economicistica, di rapporto costi – benefici.

La depenalizzazione. Quanto costa un sistema panpenalistico come l’attuale, per cui ad ogni divieto sembra imprescindibile collegare una sanzione penale? Quanto si risparmierebbe sostituendo, nei processi cd. bagatellari, alla sanzione penale (ed agli oneri del relativo processo) delle più economiche (ed efficaci) sanzioni amministrative?

Le forme del processo. Quanto costa il tributo ideologico all’idea che tutti i processi devono essere uguali (salvo la scelta dell’imputato), si tratti di una guida in stato di ebbrezza o di un omicidio? Quanto si risparmierebbe con interventi che differenziassero i riti, ad esempio passando ad un processo abbreviato per le ipotesi di arresto in flagranza o di testimoni professionali (e penso ai processi per quasi tutte le contravvenzioni)?

L’immutabilità del giudice. Quanto costa un processo che deve essere nuovamente celebrato ogni volta che, per qualsivoglia ragione (trasferimento, pensionamento, ecc), muti la persona fisica del decidente? Quanto si risparmierebbe stabilendo che la modifica del giudice non incide sulla validità ed utilizzabilità degli atti, posto che, a distanza di tempo, sia il giudice che ha assistito alla escussione del testimone, che quello subentrato in seguito, hanno bisogno di leggere le sue dichiarazioni per poter giudicare?

Le notificazioni e comunicazioni. Quanto costano le nostre farraginose notifiche, sinora effettuate manualmente agli imputati ed ai difensori? Quanto si risparmierebbe introducendo un meccanismo di domiciliazione legale presso il difensore di fiducia o di ufficio (la notifica si fa solo al difensore e con le modalità informatiche) come già oggi avviene davanti alla Corte di cassazione?

La valutazione della parcella del patrocinio a spese dello stato ed ai difensori d’ufficio. Quanto costa la disciplina attuale del patrocinio a spese dello stato e dei difensori d’ufficio? Quanto si risparmierebbe introducendo anche nel settore penale un vaglio simile a quello che c’è nel civile circa la fondatezza della scelta che la difesa intende compiere (ad esempio in occasione di ogni passaggio di fase)?

I costi dei beni in sequestro. Quanto costa la custodia dei beni in sequestro? Quanto si risparmierebbe introducendo forme di controllo efficiente dei costi di custodia dei beni in sequestro, ad esempio imponendo al custode la richiesta di liquidazione in tempi brevi, con onere per il magistrato che intenda mantenere il sequestro di motivare in quelle occasioni sulla permanenza dei presupposti?

E soprattutto, la prescrizione. Quanto costa il meccanismo attuale della prescrizione, la cui prospettiva domina, inquina e stravolge l’intero processo penale, invoglia a tattiche dilatorie ed ingolosisce i procrastinatori di mestiere, rende ingestibile i processi con più imputati? Una prescrizione in cui l’estinzione del reato non è il rimedio apprestato dall’ordinamento contro le ingiustificate lungaggini procedurali dell’autorità giudiziaria, bensì il premio per chi ha saputo con arte differirne il giudizio; che impone la celebrazione di processi i quali – lo si sa già in partenza – non si possono concludere nel termine previsto dalla legge? Quanto si risparmierebbe se, anziché introdurre nuove e sempre più complesse ipotesi di prescrizione ad assetto variabile, seminando di trappole il giudizio, semplicemente si eliminasse la prescrizione in corso di causa, come avviene in tutti, ma proprio in tutti i paesi del mondo, salva la responsabilità del magistrato che non definisce il giudizio in tempi certi e brevi?

La virtù di una cosa, diceva Platone, è quella caratteristica che la mette in condizione di adempiere al suo scopo: così, la virtù di un coltello da taglio è quella di essere affilato, la virtù di un cavallo da corsa risiede nell’agilità dei suoi garretti, quella di un soldato nel rispetto della disciplina. In tale prospettiva, la virtù di un sistema processuale dovrebbe dunque essere l’efficienza, vale a dire quella di consentire l’accertamento dei fatti sottoposti al suo esame; pertanto, proprio l’efficienza dovrebbe essere l’interesse principale perseguito dal legislatore: pur tuttavia, strano a dirsi, nonostante l’impegno e gli interventi profusi, effettuati tutti nel proclamato scopo di conferire sempre maggiore slancio efficientistico al sistema, gli interventi sinora effettuati hanno nel concreto sortito un effetto peggiorativo. Allora, delle due l’una: o vi è un vizio comune sotteso alla logica di detti interventi, che li rende inidonei allo scopo dichiarato, ovvero tali contributi (e tale logica) nulla hanno a che vedere con il corretto funzionamento del processo.

Francesco Puleio 

Procuratore aggiunto della Repubblica di Catania

 


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