Rinvio a giudizio e decadenza: | il ddl rinviato in commissione

di

05 Aprile 2011, 21:08

2 min di lettura

Nulla di fatto all’Ars per il ddl “Norme in materia di nomina di assessori regionali, provinciali e comunali, di incarichi e di nomine pubbliche”. La conferenza dei capigruppo ha infatti deciso di rinviare il testo in commissione “tenuto conto anche di alcuni profili di costituzionalità”. Il ddl prevede che non possa essere nominato assessore regionale, provinciale o comunale “colui nei confronti del quale sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio di cui all’articolo 429 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti delitti: associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale); associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis del codice penale); sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articolo 630 del codice penale); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (legge 26 giugno 1990, n. 162, articolo 14 comma 1); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale); estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale); riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articolo 648-bis e articolo 648-ter del codice penale); omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso; prostituzione minorile (articolo 600-bis del codice penale); violenza sessuale (articolo 609 bis del codice penale); atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale)”.

Se invece la nomina è già avvenuta, scatta la decadenza e la Regione si costituisce parte civile. I vincoli interessano però anche manager ed esperti chiamati a offrire la propria consulenza “presso l’amministrazione regionale, provinciale o comunale, gli enti comunque denominati sottoposti a tutela, vigilanza e controllo delle stesse amministrazioni e le aziende sanitarie”.

“Le disposizioni – recita l’articolo 5 – si applicano a qualsiasi incarico conferito dal presidente della Regione, dalla Giunta regionale, da assessori regionali, dal direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie, dal presidente della provincia, dal sindaco, dalla giunta provinciale o comunale, da assessori provinciali o comunali, nonché alle nomine e designazioni presso le società a partecipazione pubblica regionale o locale”. Le norme interessano però solamente le cariche attribuite per nomina (assessori, consulenti, dirigenti), mentre non riguardano gli eletti.

Articoli Correlati

Contrario al rinvio il primo firmatario Lillo Speziale (Pd), che la definisce una “decisione non opportuna” perché il lavoro svolto dalle commissioni che avevano licenziato il testo “poteva essere rimesso al dibattito dell’Aula, facendo emergere, ovviamente se c’erano profili, ed apprezzare il testo, migliorandolo come si conviene in un dibattito parlamentare”. Di parere opposto Marco Falcone (Pdl) , per il quale “vi sono dei profili di costituzionalità che devono essere ‘attenzionati’ specificatamente”.

L’aula ha invece approvato una mozione che impegna il governo ad attivarsi con l’esecutivo nazionale per la riapertura ai voli civili dell’aeroporto di Trapani-Birgi.

Pubblicato il

05 Aprile 2011, 21:08

Condividi sui social