31 Marzo 2016, 17:14
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PALERMO – Non ha fatto neanche in tempo ad approdare a Sala d’Ercole. Il testo del disegno di legge per l’elezione di sindaci e consiglieri comunali è stata rinviata in commissione Affari istituzionali. Un “ritorno necessario per un maggiore approfondimento che coinvolga tutti i giocatori in campo, Anci compreso” ha detto in aula il vice presidente del Pd Giovanni Panepinto. Secondo cui “la presentazione di 70 emendamenti per un ddl di appena cinque articoli è sintomo di malessere”. D’accordo con il deputato del Partito democratico il Movimento cinque stelle. “Condividiamo tutte le perplessità di Panepinto, il ritorno in commissione è doveroso” ha detto nel suo intervento in aula il grillino Francesco Cappello. Di parere opposto Michele Cimino di Sicilia futura, che vede nella richiesta di Panepinto e M5s un “tentativo di insabbiare questa legge nei cassetti della commissione. Non si vogliono creare le condizioni per allineare la normativa regionale con quella nazionale”.
Poche ma rilevanti le novità contenute nel testo ritornato in commissione. A iniziare dalla reintroduzione del cosiddetto “effetto trascinamento”, la regola per cui il voto espresso per una lista si estende anche al candidato sindaco a questa collegato. Si abbassa la quota di consiglieri necessari a sfiduciare il primo cittadino. Ai fini dell’approvazione della mozione, infatti, sarà necessaria la maggioranza assoluta e non più i due terzi dei componenti del civico consesso. “Una previsione che mi lascia perplesso” ha commentato Panepinto. L’approvazione della sfiducia, inoltre, comporta anche lo scioglimento del consiglio comunale. Ed è proprio la creazione di un legame “rafforzato” tra sindaco e consiglio uno degli elementi più importanti che la nuova normativa intende introdurre. È infatti prevista la decadenza di ciascuno dei due organi in caso di cessazione dell’altro. Il consiglio comunale decade, infatti, in caso di cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente, così come è prevista la decadenza del primo cittadino in caso di cessazione del consiglio per qualsiasi causa. Tra le fattispecie previste per la cessazione del consiglio è compresa anche la mancata approvazione del bilancio nei termini di legge. In tal caso, la decadenza del sindaco quale conseguenza dello scioglimento del consiglio si verifica però a condizione che il bilancio dell’ente sia bocciato dalla maggioranza dei consiglieri.
Ulteriore elemento di novità è l’attribuzione della carica di consigliere al candidato sindaco giunto secondo, analogamente a quanto previsto nella legge elettorale regionale. Il testo in discussione a Sala d’Ercole, infine, consente l’istituzione di circoscrizioni, purché senza oneri a carico del bilancio comunale, anche nei comuni con più di 30mila abitanti nei quali siano presenti frazioni con almeno duemila abitanti.
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31 Marzo 2016, 17:14