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Scuola, scatta l’obbligo vaccinale per il personale: rischio cattedre vuote

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14 Dicembre 2021, 10:55

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Scatta l’obbligo vaccinale da domani, 15 dicembre, per tutto il personale della scuola: dai presidi ai collaboratori scolastici passando per i docenti e il personale tecnico-amministrativo. Dalla materna alle superiori statali. Ma non solo: dovranno sottoporsi alla vaccinazione coloro che lavorano nelle scuole non paritarie, nei servizi educativi per l’infanzia, nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, nei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e nei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Dal 15 dicembre, come si legge nella circolare, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attivita lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale Ata delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.

Sono esentati dal vaccino coloro che hanno “un caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2”.

In questo caso, il preside adibisce questo personale, per il periodo in cui la vaccinazione e omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. La validita e la possibilita di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione senza necessita di nuovo rilascio di quelle gia emesse, e prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Nel caso in cui non risulta presentata quanto meno la richiesta di vaccinazione se non il super Green pass, il preside, “invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito: la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione; l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa; la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito; l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

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Durante i cinque giorni “il personale continua a svolgere la propria attivita lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone)”. Alla scadenza dei cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il preside “attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento”

L’inosservanza dell’obbligo porta all’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attivita lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento. “La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della Green pass base: ossia una multa da 600 a 1.500 euro.

La stessa sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale: per chi non verifica davvero la multa va, in questo caso, da 400 a 1.000 euro. Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione.

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14 Dicembre 2021, 10:55

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