Telefonate elettorali ai pazienti |Interviene il Garante della privacy

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09 Luglio 2013, 18:22

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MASCALUCIA  – Il caso sulle presunte telefonate elettorali ai pazienti del centro diagnostico San Vito di Mascalucia, sollevato lo scorso 2 giugno attraverso un articolo pubblcato su LiveSiciliaCatania, potrebbe avere nuovi risvolti. Un lettore, infatti, ha segnalato che il Garante della Privacy, attraverso una nota ufficiale, ha chiesto chiarimenti ai dirigenti della strutta in merito a quanto denunciato da alcuni cittadini che avevano lamentato di essere stati contattati mentre attendevano l’esito di delicate analisi. Il consulente del Centro Diagnostico aveva ridimensionato la vicenda, dichiarando a LiveSiciliaCatania: “Nessuno scandalo, la candidata Vanessa La Spina è titolare del trattamento dei dati personali e le telefonate sono state effettuate attraverso le sue utenze personali”. Una risposta che, però, non è bastata al Garante che ha chiesto ulteriori approfondimenti.

Pubblichiamo la lettera dell’Avvocato Francesco Isola, con la raccomandata inviata alla struttura dal Garante della Privacy. 

La lettera ricevuta dalla redazione:

Vi faccio presente che il Garante per la protezione dei dati personali, su mia segnalazione, ha avviato un procedimento ed invitato il Laboratorio Analisi San Vito srl, con raccomandata del 24-06-2013, a fornire informazioni sui fatti entro il 22-07-2013 in relazione ai fatti da Voi denunciati.

La prima pagina

Il Garante ha chiarito, nella stessa lettera, che il trattamento dei dati dei pazienti da parte del personale designato responsabile o incaricato del trattamento deve avvenire per scopi determinati, esplìciti e legittimi, riconducibili nel caso di specie a quelli di cura dell’interessato e a quelli amministrativi a questi correlati. Non può, infatti, ritenersi consentito, da parte di soggetti che accedono a dati personali per lo svolgimento delle funzioni a loro attribuite dal titolare di utilizzare gli stessi dati per finalità ulteriori e private, come ad esempio quelle di propaganda elettorale (artt. 11, 13, 33 e ss. e 75 e 55. del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg 30 giugno 2003, n.196).

 

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La seconda pagina

Ha altresì evidenziato di aver delineato, in base al Codice, un preciso quadro di garanzie e di adempimenti che partiti, organismi politici, sostenitori di liste e candidati devono osservare per raccogliere ed utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini che intendono contattare a fini di comunicazione e propaganda elettorale; che In particolare, con il provvedimento generale del 24 aprile 2013 (pubblicato in G.U. 9 maggio 2013, n. 107; disponibile sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it http://www.garanteprivacy.it>. doc. web n. 2004305) – il quale richiama i principi enucleati in analoghi provvedimenti adottati in vista di precedenti consultazioni elettorali (v. provvedimento del 7 settembre 2005, doc. web n. 1165613; e provvedimento del 12 febbraio 2004, doc. web n. 634369) – sono stati evidenziati i casi in cui è possibile utilizzare dati personali senza richiedere preventivamente il consenso specifico degli interessati a fini di propaganda elettorale (art 24 del Codice): e che tale ipotesi ricorre solo se i dati sono estratti da fonti “pubbliche” nel senso proprio del termine, oppure conoscibili da chiunque senza limitazioni ovvero quando si utilizzano registri, elenchi, atti o documenti che sono detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso sono liberamente accessibili -senza discriminazioni- in base ad un’espressa disposizione di legge o di regolamento; che viceversa, quando si presta un’attività o un servizio (ad esempio, presso una casa di cura) non è lecito utilizzare indirizzari o altri dati personali per propagandare candidati interni alla società, all’ente o all’associazione o da questi sostenuti (v. Provv. Garante del 12 febbraio 2004 citato); e che gli indirizzari trattati per svolgere le attività istituzionali del medico o della struttura sanitaria non possono essere di per se utilizzati per fini elettorali, essendo stati raccolti per fini di cura della salute dell’interessato (v. Provv. Garante del 7 settembre 2005 citato).

Distinti saluti,

Avv. Francesco Isola

 

 

Pubblicato il

09 Luglio 2013, 18:22

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