Viabilità di scorrimento, Comune |incastrato tra lavori o risarcimento - Live Sicilia

Viabilità di scorrimento, Comune |incastrato tra lavori o risarcimento

Il Tar -a differenza di quanto sostenuto ieri da alcuni organi d'informazione- non ha disposto il blocco della Viabilità di scorrimento DOCUMENTO. I giudici elencano invece i “pasticci” delle amministrazioni rette da Stancanelli e Bianco, che deve fare i conti con un'eredità pesante. LE PRECISAZIONI DEL COMUNE DI CATANIA

operazione verità
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CATANIA- La Viabilità di scorrimento, opera faraonica di costruzione di un mega centro commerciale alle spalle di San Giovanni Li Cuti, non è stata mai bloccata dal Tar, come invece è stato sostenuto ieri da alcuni organi d’informazione. Il Comune di Catania è sostanzialmente nei guai e, nella migliore delle ipotesi, si rischia una nuova San Berillo, con una pesante richiesta di risarcimento danni che potrebbe gravare sul Comune. Diversamente, il commissario darà il via libera alla realizzazione dell’opera da 140milioni di euro, e una parte del lungomare sarà gestito, per un secolo, da privati.

PREMESSA. Ricostruisce il Tar nella nuova sentenza: con il provvedimento del 26 luglio 2007, il Rup Tuccio D’Urso ha aggiudicato all’Immobiliare Alcalà “la concessione relativa -scrive il Tar- alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alla costruzione e gestione dell’opera e ha dato mandato alla direzione Appalti di provvedere a quanto necessario per la stipula del contratto”.

I giudici amministrativi spiegano, a pag 17, che con una sentenza del 2011 è stato affermato l’obbligo di concludere il procedimento per il Comune ed è stato nominato il primo commissario ad acta, sottolineando che, trattandosi di una “fase successiva all’aggiudicazione…la discrezionalità amministrativa è limitata alla possibilità eventuale dell’annullamento del rapporto, previa ampia motivazione, altrimenti sussiste l’obbligo di concludere il contratto”.

AMMINISTRAZIONE STANCANELLI. L’Immobiliare Alcalà ha fatto ricorso al Tar avverso il “silenzio inadempimento” del Comune di Catania, che prima aveva aggiudicato la concessione per la realizzazione e gestione della Viabilità di Scorimento, poi, però, non aveva siglato il contratto per iniziare i lavori. Il Tar sottolinea che già nel 2012, durante l’amministrazione Stancanelli, “era stato assegnato all’Amministrazione un termine di novanta giorni per far cessare l’inerzia e concludere il procedimento nella pienezza dei propri poteri, e poiché la sentenza è stata notificata al Comune in data 19 luglio 2011, fino al 17 ottobre 2011 il Comune aveva la possibilità non solo di avviare, ma anche di portare a compimento il procedimento di annullamento in autotutela, essendosi invece limitato a inoltrare all’impresa, e solo in data 11 novembre 2011, quando cioè il termine di 90 giorni era del tutto ed inutilmente decorso, la comunicazione di mero avvio del procedimento di annullamento dell’aggiudicazione”.

Ad aggravare la situazione c’è il fatto che il Comune, retto allora da Stancanelli, non ha portato a termine il procedimento di annullamento prima della nomina del commissario.

Tanto che il 21 novembre del 2011, il primo commissario, insediandosi, “precisa -ricorda il Tar- che gli organi dell’Amministrazione erano da considerarsi esautorati ope judicis dalle loro normali attribuzioni”. L’Amministrazione comunale, “inadempiente” perché non aveva siglato il contratto con la Immobiliare Alcalà, in sostanza aveva perso ogni potere.

AMMINISTRAZIONE BIANCO. Il sindaco di Catania è stato uno dei più fieri oppositori della Viabilità di scorimento con numerose interrogazioni parlamentari e vere e proprie battaglie. Quella che ha ricevuto è senza dubbio un’eredità pesante, ma la sua amministrazione ha fatto qualche gaffe.

Il Tar svela ogni particolare.

Il Comune di Catania, nella relazione del Rup del marzo 2014, sostiene che “il rilascio della concessione di costruzione e gestione dell’opera è da ritenere non legittimo, pertanto l’eventuale adozione di atto in tal senso comporta i pareri negativi degli organi e degli uffici competenti”.

Il Comune, secondo il Tar, non avrebbe tenuto conto del fatto che “il rilascio della concessione è già avvenuto nel 2007 e che si è ora nella fase immediatamente precedente alla sola stipula del contratto. Il commissario attualmente in carica, quindi, non avrebbe che da procedere in tal senso”.

In ogni caso, il commissario può “esercitare -aggiunge ancora il Tar- in sostituzione dell’Amministrazione, quei poteri di autotutela” riconosciuti ad ogni ente pubblico.

Il giudice amministrativo interviene anche sull’annullamento in autotutela, da parte dell’amministrazione Bianco, datato 30 dicembre 2013, di tre provvedimenti emanati 7 giorni prima, “a loro volta di annullamento di quelli del 2007, che in tal modo sono stati fatti rivivere”. In pratica l’amministrazione Bianco avrebbe fatto, secondo i giudici amministrativi, una gaffe, facendo “rivivere”, in senso amministrativo, con “l’annullamento dell’annullamento”, gli atti del Rup Tuccio D’Urso. I privvedimenti della nuova amministrazione “avrebbero dovuto essere comunque considerati nulli in considerazione dell’avvenuto esautoramento ad opera del primo commissario ad acta, al momento del suo insediamento, degli organi del Comune”.

E ancora, la delibera con cui la Giunta Bianco ha disposto di “formulare atto di indirizzo politico al fine di predisporre gli atti di competenza gestionale per poter procedere all’annullamento dei provvedimenti del 2007”, è, secondo il Tar, inefficace, mentre i provvedimenti del 2007 di D’Urso, grazie “alla singolare vicenda amministrativa sopra ricostruita”, cioè “l’annullamento dell’annullamento” fatto dall’amministrazione Bianco, sarebbero “tuttora validi e pienamente efficaci”.

LE CONCLUSIONI DEL TAR- Fatte queste premesse il Tar dispone che il commissario dovrà verificare, “in modo rigoroso”, la conformità dell’opera alla normativa urbanistica, esaminando la relazione della Direzione Lavori pubblici “al fine di valutare la necessità giuridica di esercitare, in nome e per conto dell’Amministrazone sostituita, i poteri di annullamento e/o revoca dell’intera procedura, con l’emanazione del conseguente relativo provvedimento”.

Adesso arriva la nota dolente, per il Comune: “Laddove tali presupposti non dovessero essere ritenuti sussistenti, il commissario non potrà che procedere alla stipula del contratto, come conclusione della procedura a suo tempo avviata a mai conclusa”.

I GUAI- Nella migliore delle ipotesi, nel caso in cui il commissario dovesse stabilire che sono state violate norme urbanistiche, l’Immobiliare Alcalà ha pronta una richiesta di risarcimento danni milionaria, visto che “se errore dovesse esserci stato -spiega Felice Giuffrè, legale degli imprenditori- lo avrebbe fatto il Comune di Catania e non l’Immobiliare Alcalà che ha partecipato a un regolare bando pubblico, se l’è aggiudicato, ha modificato il progetto su indicazioni del Comune e ha ottenuto l’approvazione di ogni modifica”.

Nella migliore delle ipotesi quindi, il Tar dovrebbe sconfessare l’operato del Comune che, retto da Scapagnini e sotto l’egida dell’Ufficio speciale emergenza traffico ha aggiudicato la realizzazione e gestione dell’opera ai privati.

Diversamente, il commissario potrà stipulare il contratto e a quel punto arriveranno le ruspe sul lungomare.

Cos’è meglio?

Ecco la patata bollente che Bianco ha ereditato.

SCARICA LA SENTENZA DEL TAR

 


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