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l procuratore nazionale antimafia può richiedere a qualsiasi ufficio del pubblico ministero la trasmissione di atti di indagini che ritenga collegate ad altre indagini in corso presso una direzione distrettuale antimafia ed impartisce direttive sullo scambio di atti tra le diverse procure distrettuali antimafia”. In queste poche righe è contenuta la decisione del plenum del Csm dello scorso 27 giugno.
Livesicilia aveva infatti raccontato quale fosse la vera questione sulla quale era chiamato a pronunciarsi il Csm su impulso del Presidente della Repubblica. Una notizia che, invece, sui giornali è passata semplicemente come “l'archiviazione del caso Ciancimino”. E vi riportiamo il testo stralciato dalla delibera.
La questione, come detto, non riguardava il singolo caso, ma il principio dell'obbligatorietà da parte delle direzioni distrettuali antimafia a trasmettere gli atti delle inchieste in corso alla direzione nazionale antimafia. Secondo il procuratore nazionale Antimafia
, Piero Grasso, infatti, il principio sarebbe implicito in quanto necessario a svolgere le funzioni di coordinamento a cui la Dna è chiamata a rispondere. Di contro la procura di Palermo si opponeva (pur avendo, infine, trasmesso il fascicolo sulla 'trattativa') sostenendo che non vi fosse un obbligo di legge e che il principio non sarebbe mai potuto valere sulle indagini ancora in nuce.
Quindi dal Csm arriva una soluzione di compromesso che non scioglie il nodo, così come avrebbe voluto il Presidente della Repubblica, investito della questione dallo stesso superprocuratore. Dalla delibera votata da Palazzo dei Marescialli è saltato il seguente testo: “Non v'è dubbio che la mancata ottemperanza ai citati doveri d'Ufficio ostacola il corretto esercizio dei poteri del procuratore nazionale antimafia e può costituire violazione di disposizioni sul servizio giudiziario”. Il problema – che come ricordato
vide pareri discorsi anche tra due amici come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – dunque resta e continua a essere terreno di scontro.
Ultima modifica: 02 Agosto 2011 ore 11:49
Grazie ad Andrea Cottone (che seguo sempre con grande interesse) e a LiveSicilia, che sono stati praticamente gli unici a dare giorni fa questa notizia importantissima.
Vorrei però dei chiarimenti, se possibile. Sarebbe interessante leggere l'intero testo approvato dal CSM, oltre al brano, sicuramente centrale, riportato all'inizio dell'articolo.
Infatti nell'articolo di Riccardo Arena sul Giornale di Sicilia di oggi, oltre al taglio giornalistico diverso, ci sono dei brani che sarebbero contenuti nella delibera e che sarebbero più favorevoli alla linea centralistica di Grasso e Napolitano. Solo che non essendo riportata l'intera delibera, diventa difficile capire fino a che punto possa essere vincolante. Secondo quanto riportato dal GdS si dice che il PNA ha “senza ambiguità il diritto di accesso pieno e senza limiti agli atti di indagine” e addirittura "ha il potere di emanare direttive sulle modalità di realizzazione del coordinamento, che i procuratori distrettuali sono tenuti ad osservare e la cui violazione costituisce ipotesi di avocazione da parte della DNA".
Sicuramente è molto importante che sia stato stralciato questo testo riportato da Andrea Cottone, perché se non sono previste sanzioni disciplinari, mi sembra di capire che la decisione del CSM diventa più un'orientamento che qualcosa di effettivamente vincolante per le Procure. Rimarrebbe quella frase invece molto pesante sulle direttive per il coordinamento.
Vorrei chiedere ad Andrea Cottone quali ritiene che saranno effettivamente le conseguenze di questa decisione del CSM.
Mi chiedo se in assenza di una legge specifica tutto ciò possa avere un senso, una validità vincolante per le Procure e da profana mi chiedo se il CSM possa di fatto sostituirsi al potere legislativo, dando un'interpretazione così forzata del Codice di Procedura Penale.
Grazie per eventuali chiarimenti.
Gentile Jone, il virgolettato all'inizio dell'articolo rappresenta la decisione alla quale è giunto il Csm. Per intendersi, la frase riportata è preceduta dalla dicitura: "Pertanto, tutto ciò premesso, il Consiglio delibera nei seguenti termini: ...". Fondamentalmente a sancire l'obbligatorietà della trasmissione degli atti può essere solo una legge. Un caro saluto.
Vista la disponibilità di Andrea Cottone a soddisfare le curiosità dei lettori gli chiedo un parere in relazione ad una realtà necessariamente virtuale. Mi rivolgo non al cronista, ma all'opinionista: se Giovanni Falcone (o Paolo Borsellino) fosse andato a dirigere nel 1992 la DNA, lei ritiene che Tangentopoli e Mafiopoli si sarebbero svolte così come è accaduto? Lei crede che, specialmente a Milano, la procedura penale avrebbe potuto seguire il così detto "rito ambrosiano"?
Grazie mille per la risposta! Dunque i virgolettati riportati nell'articolo sul GdS dovrebbero essere parte delle premesse, mi pare di capire.
Ma ovviamente quello che conta è quanto poi effettivamente deliberato. Che infatti mi pare sia un nulla di fatto, dato che è ovvio che il PNA può richiedere gli atti, se però non c'è obbligo di mandarli, sta alle Procure decidere se farlo. Come è sempre stato.
Grazie davvero. Come spesso accade quella che rischia di passare è una cattiva informazione ed è sempre più arduo cercare di capire quello che succede davvero per chi vuole approfondire le cose al di là di un'informazione superficiale. Meno male che ci sono anche giornalisti come lei che cercano di fare buona informazione e chiarire le cose :)
@ Cottone
Ovviamente confido ancora in una risposta, anche soltanto di cortesia.
Caro Anello, lei sa benissimo che non sono un opinionista. Certamente sul rigore di magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino parla la storia. Un saluto.
@ Cottone
Grazie. Apprezzo il modo intelligente di dare una risposta micidiale senza...colpo ferire. Condivido l'utilità di riprendere l'argomento in modo analitico quando i tempi lo permetteranno. I posteri, quindi. E lei è un postero. Io, purtroppo, no. Ma non si sa mai... Cordialità.