ROMA – Trattenimenti “legittimi e conformi alla legge” per i migranti provenienti da Paesi sicuri. Ma sulla questione della “garanzia finanziaria” è necessario un intervento della Corte di giustizia europea. È questa in sintesi la posizione della Procura generale di Cassazione espressa davanti alle Sezioni Unite civili che sono chiamate a vagliare dieci ricorsi del Ministero dell’Interno contro le ordinanze con cui il tribunale di Catania, nei provvedimenti disposti dai giudici Iolanda Apostolico e Rosario Cuprì tra settembre e ottobre scorsi, non ha convalidato i trattenimenti di alcuni migranti tunisini a Pozzallo così come deciso dalla questura di Ragusa.
Dal Pg arriva dunque un assist al governo su una vicenda che ha sollevato un vespaio di polemiche, anche se bisognerà attendere la decisione delle Sezioni Unite, che arriverà tra alcune settimane, per avere un’indicazione certa. E solo allora riprenderanno i trasferimenti, sospesi dopo le sentenze. Per l’ufficio del procuratore generale, rappresentato in udienza dall’avvocato generale Renato Finocchi Ghersi e dal sostituto procuratore generale Luisa De Renzis, la “procedura accelerata” adottata dalla Polizia è stata infatti applicata “legittimamente e in modo conforme alla legge”.
Flussi troppo elevati
Nella requisitoria i Pg hanno spiegato che “non si può trascurare quanto affermato dall’Avvocatura dello Stato circa la situazione di emergenza a Lampedusa, caratterizzata da flussi consistenti e ravvicinati in quella zona e dall’elevato numero delle domande di protezione internazionale così da rendere difficilmente gestibile la trattazione della domanda nel luogo di arrivo”. E ancora: “la peculiare situazione precludeva, con ogni evidenza, ogni possibile accertamento e trattazione della procedura nella stessa zona di arrivo. Del resto, lo stesso giudice di merito non ha accertato in punto di fatto che l’eccezione prevista dalla direttiva citata sia stata utilizzata indebitamente senza che si fosse verificato un flusso di migranti talmente numeroso così da rendere impossibile lo svolgimento della procedura di frontiera a Lampedusa“.
Il pg conclude, quindi, che “non si ravvisano le palesi illegittimità riscontrate nel provvedimento perché…nel caso di specie si era comunque al cospetto di una delle condizioni (provenienza da un Paese di origine sicuro) e, del pari, si era in presenza di una delle ipotesi di procedura accelerata consentite”. L’ufficio della Procura generale definisce poi un “richiamo improprio” quello fatto dal giudice di Catania alla sentenza del 14 maggio 2020 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, “per fondare il contrasto tra la norma nazionale e la direttiva, non consente di pervenire a diversa soluzione”.
Coinvolta la Corte di giustizia europea
“La sentenza si riferisce – dice il pg – ad una fattispecie normativa diversa da quella esaminata nel presente giudizio”. Su un altro aspetto del decreto Cutro la Procura Generale chiede invece che sia investita la Corte Ue: la garanzia finanziaria di circa cinquemila euro che un richiedente asilo deve versare per evitare di essere trattenuto in un centro alla frontiera in attesa dell’esito dell’iter della domanda di protezione.
Nel quesito che andrebbe posto ai giudici del Lussemburgo, il pg chiede “se l’art. 8 della direttiva, letto alla luce dei principi di eccezionalità e residualità del trattenimento e di effettività delle misure alternative allo stesso, debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui sia prevista come misura alternativa la costituzione di una garanzia finanziaria, quest’ultima debba rispondere ai caratteri di proporzionalità ed efficacia e se gli stessi rientrino nell’apprezzamento discrezionale del legislatore nazionale“.
O se, invece, “debbano rispettare parametri desumibili dal diritto eurounitario, con riguardo al profilo quantitativo (anche in ordine alla possibilità di rapportarlo alla somma necessaria a far fronte alle necessità del richiedente asilo per tutta la durata del trattenimento), al soggetto che può prestarla (se cioè debba essere ammessa la costituzione da parte di un terzo), alla modalità della costituzione”.