31 Luglio 2020, 16:00
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PALERMO – Alla fine del processo Antonino Bevilacqua è stato condannato a pagare 199 mila euro, meno della metà dei 399 mila che gli venivano contestati per il danno erariale procurato all’Università degli studi di Palermo.
Esce indenne dal procedimento davanti alla Corte dei conti l’assessore regionale alla Formazione Roberto Lagalla, che all’epoca dei fatti era rettore dell’università. È stata la stessa procura contabile a rinunciare alla prosecuzione dell’accusa.
La vicenda riguarda gli incarichi extra universitari ottenuti negli anni da Bevilacqua che, come prevede la legge, avrebbe dovuto lavorare in esclusiva per l’Ateneo palermitano.
Bevilacqua è indagato per truffa dalla magistratura ordinaria che ha trasmesso gli atti ai pm contabili. È stato professore ordinario dal 2006 al 2017, anno in cui si è dimesso.
Mentre era prof ha assunto l’incarico di rappresentante legale di società in condizioni, secondo l’accusa, “di assoluta incompatibilità”. Sono consentiti, e a determinate condizioni, solo incarichi presso enti pubblici.
A https://livesicilia.it/2019/09/06/danno-erariale-da-399-mila-euro-bevilacqua-e-lagalla-a-giudizio/citarlo in giudizio è stato il pubblico ministero Maria Concetta Carlotti sulla base delle indagini del Nucleo speciale di polizia economico-finanziaria.
L’ingegnere, che è stato anche presidente dell’autorità portuale, avrebbe indebitamente percepito gli stipendi universitari. Si è difeso sostenendo che non ci fosse alcuna incompatibilità, che l’Università era stata informata e che in ogni caso tutto ormai era andato prescritto. Potrà fare valere le sue ragioni nel giudizio di appello.
Il collegio presieduto da Giido Carlino ricorda “l’obbligo del dipendente di informare l’amministrazione circa l’espletamento di attività contestuali incompatibili con lo svolgimento del servizio pubblico, obbligo che è insito nella disciplina, generale e settoriale, relativa alle attività extra istituzionali e alle incompatibilità dei pubblici dipendenti”.
Ed ancora: “Nel periodo considerato (dal 2009 al 2017), il docente è incorso nella incompatibilità assoluta con lo status di docente, in quanto amministratore di talune società di capitali, e avendo espletato attività di tipo imprenditoriale-commerciale, espressamente vietata sia ai docenti a tempo pieno, sia ai docenti a tempo definito”.
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31 Luglio 2020, 16:00