PALERMO – Il Cga accoglie l’appello proposto da un caseificio di Castellamare del Golfo e annulla i provvedimenti interdittivi emessi dalla Prefettura di Trapani.
La sentenza dei giudici amministrativi (presidente Ermanno De Francisco, relatore Nino Caleca) sancisce il principio secondo cui anche per le comunicazioni antimafia valgono le soglie di esenzione dalle verifiche previste per le informative.
Il caseificio ‘P.snc di P.F. & C” nel 2015 ha subito la revoca da parte dell’Asp di Trapani delle autorizzazioni sanitarie per una serie di mezzi. Tutto prendeva le mosse da una precedente interdittiva antimafia della Prefettura di Trapani.
I titolari del caseificio aveva fatto subito ricorso al Tar che sospese i provvedimenti e ordinò alla prefettura di rivedere la propria posizione. Circostanza quest’ultima non avvenuta visto che è arrivata una nuova interdittiva. Il padre in primo grado ha respinto il ricorso dei titolari del caseificio che si sono rivolti al Cga con l’assistenza degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino.
Secondo i legali, la sentenza di primo grado non aveva tenuto conto del fatto che l’informativa interdittiva poteva essere emanata nelle sole ipotesi in cui, oltre ad essere accertati i tentativi di infiltrazione mafiosa, fosse stata anche riscontrata la sussistenza di precedenti misure di prevenzione.
La difesa inoltre ha ricordato che, secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza e confermato di recente anche dalla Corte Costituzionale, bisogna equiparare la comunicazione antimafia e l’interdittiva pur sussistendo una distinzione.
La “comunicazione antimafia” è necessaria quando si chiedono delle autorizzazioni e serve ad attestare cause di decadenza come precedenti sentenze di condanna o l’adozione di misure di prevenzione. La “informativa antimafia” è richiesta invece in caso di commesse e contributi pubblici e include anche il rischio di infiltrazioni mafiose.
Rubino e Marino hanno rilevato in giudizio che il caso del caseificio aveva parametri economici al di sotto delle soglie previste per la richiesta dell’informativa antimafia, non avrebbe dovuto essere assoggettata alla verifica prefettizia. La Prefettura di Trapani dunque non avrebbe potuto adottare il provvedimento interdittivo nei confronti della ditta titolare del caseificio.
Il Cga ha accolto il ricorso in appello e dato ragione alla difesa. Il caseificio potrà proseguire la sua attività a Castellammare del Golfo.