Il killer ergastolano aveva ottenuto la semilibertà ma la Corte di Cassazione dice no, imponendo una nuova valutazione. I giudici della prima sezione (presidente Giorgio Poscia, relatore Giovanbattista Tona) hanno annullato il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha concesso, lo scorso ottobre, il beneficio al catanese Salvatore Pulvirenti, 58 anni, detenuto a Sassari.
Chi è Salvatore Pulvirenti
Pulvirenti, condannato all’ergastolo, è in carcere dal 1993. È stato giudicato colpevole di quattro omicidi commessi per affermare l’egemonia del clan guidato dal padre Giuseppe, “u malpassotu”, in provincia di Catania.
Il suo cognome è legato ad altri 48 omicidi decisi dal padre, morto nel 2009 in un incidente stradale a Cerveteri, vicino Roma. Il boss sanguinario era il braccio destro di Nitto Santapaola. Per amore di un’infermiera Giuseppe Pulvirenti decise di collaborare con la giustizia.
Il figlio ha trascorso un periodo al 41 bis, poi è stato trasferito nel reparto di Alta sorveglianza e infine in uno di Media sicurezza. Ha frequentato la scuola e ha iniziato un percorso di revisione del suo passato criminale, mostrando “consapevolezza delle conseguenze negative connesse ai reati da lui commessi e della carcerazione come giusta conseguenza delle sue azioni”.
In realtà ha ammesso un solo omicidio, pur dichiarandosi responsabile di altri tre. Ha inviato tramite alcuni sindaci una lettera di scusa ai parenti delle vittime. Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che non avesse disponibilità economica per risarcire i familiari delle vittime.
Il lavoro in comunità
Negli anni ha goduto di permessi premio lavorando nella comunità intitolata a “Don Graziano Muntoni”, a Sassari, che si occupa di un progetto di reinserimento dei detenuti. Alla fine gli è stata concessa la semilibertà perché, secondo il Tribunale di Sorveglianza, “non ci sono prove della persistenza di legami con l’associazione mafiosa di provenienza, né elementi dai quali si presume anche solo il pericolo del loro ripristino tanto più che la semilibertà sarebbe stata eseguita in Sardegna ben lontano dal contesto di appartenenza”.
Il ricorso della Procura generale
Il procuratore generale della Corte d’Appello di Cagliari ha fatto ricorso ritenendo che non sia stata fatta una attenta valutazione. Pulvirenti non ha risarcito nessuna delle vittime e la lettera di scuse ai familiari era stata inviata solo quando si avvicinava la decisione sull’istanza per la semilibertà. Il percorso educativo non sarebbe soddisfacente. Neppure il pentimento del padre lo aveva spinto a deporre le armi. La Direzione distrettuale antimafia di Catania ha ritenuto possibile il rischio di “rinsaldare legami con gli appartamenti a sodalizio criminoso di appartenenza”.
La Corte costituzionale ha stabilito che anche un ergastolano che non ha collaborato con la giustizia possa ottenere dei benefici, ma ha fissato dei paletti. Il detenuto deve dimostrare, ad esempio, l’assoluta impossibilità a risarcire economicamente le vittime e al contempo, oltre a partecipare ad un percorso rieducativo, deve garantire una “giustizia riparativa”.
La Cassazione non entra nel merito e riconosce, facendo suo il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, che Pulvirenti ha avviato “un percorso di rielaborazione del senso di colpa, così come c’è stato una graduale acquisizione di consapevolezza del suo vissuto e un progressivo distacco dai valori culturali della sua giovinezza”.
Non basta una lettera di scuse
Si è impegnato nel volontariato e si è sempre comportato in maniera adeguata durante i permessi. È manchevole invece sul tema della giustizia riparativa: “Il mero invio di una lettera di scuse ai sindaci dei Comuni di appartenenza delle vittime costituisce elemento insufficiente. Sono insufficienti mere espressioni di solidarietà e richieste di perdono inoltrate tramite terzi alle vittime”. Allo stato, dunque, “non può ravvisarsi un quadro completo e rassicurante di elementi che dimostrino il venir meno del pericolo di ripristino dei pregressi legami con la criminalità organizzata”.
Il provvedimento di concessione della semilibertà vene annullato con rinvio. Serve una nuova valutazione da parte del Tribunale di Sorveglianza.