20 Luglio 2018, 20:06
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PALERMO – La mancata perquisizione del covo di Totò Riina e la mancata cattura di Bernardo Provenzano. La sentenza sulla trattativa Stato-mafia torna ad occuparsi delle vicende di via Bernini, a Palermo, e di Mezzojuso, considerati due tasselli del patto fra i boss e i rappresentanti delle istituzioni.
Ci si è interrogati su come la Corte di assise avrebbe superato il fatto che ci sono delle sentenze definitive che hanno mandato assolti nel primo caso Mario Mori e Sergio De Caprio e nel secondo Mori e Mauro Obinu.
Il 15 gennaio 1993 Totò Riina viene arrestato. Solo il 30 gennaio, però, i carabinieri avvertono ufficialmente i magistrati che, a qualche ora dal blitz, erano già state spente le telecamere che sorvegliavano la villa. La perquisizione avviene il 2 febbraio. Nei diciotto giorni precedenti qualcuno ebbe il tempo di ripulire l’abitazione. Mori e De Caprio, il capitano Ultimo, sono stati assolti perché “il fatto non costituisce reato”. Non è stata trovata la prova dell’elemento psicologico del rato e cioè che i due imputati avessero voluto favorire Riina o altri.
Nel giudizio di primo grado si parlava di “perplessità mai chiarite”. In appello si sottolineava la “scelta non adeguata” di non perquisire il covo. “Singolare”, invece, veniva definita “la scelta di non tenere la villa sotto osservazione e il fatto che l’avesse deciso De Caprio senza parlarne con Mori”.
La Corte di assise, pur non volendo entrare nel merito di una sentenza passata in giudicato, parla di “grave anomalia e condotta improvvida” per definire “l’unico caso nella storia della cattura dei latitanti in cui non sia stata perquisita la casa”. Mori “non ha mai dato una spiegazione convincente” su una scelta che lasciò tutti perplessi, tanto che, e il collegio lo ricorda, l’attuale procuratore di Roma Giuseppe Pignatone, allora in servizio a Palermo, la definisce una “ferita ancora sanguinante”.
In conclusione la Corte d’assise sostiene che “non può farsi a meno di saldare l’anomalia alla Trattativa. Pur in assenza di qualsiasi preventivo accordo si voleva lanciare un segnale di disponibilità al mantenimento o alla riapertura del dialogo nel senso del superamento dello scontro frontale di cosa nostra con lo Stato precedentemente culminata nelle stragi di Capaci e via D’Amelio”.
Nell’ottobre 1995 c’è un nuovo episodio che coinvolse Mori. Il confidente Luigi Ilardo, che poi sarebbe stato assassinato, fa sapere al colonnello Michele Riccio che avrebbe incontrato Binu Provenzano in un casolare a Mezzojuso, nel Palermitano. Il blitz non fu ordinato. Anche in questo caso dei processi hanno stabilito che non c’era la prova che si trattasse di “un atto deliberato per fare saltare la cattura di Provenzano”. In sostanza, nonostante le “opacità” non c’era la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che ci fosse la volontà di fare scappare il boss corleonese.
Nelle motivazioni del processo Trattativa, i giudici danno per assodati alcuni punti: l’attendibilità di Ilardo, l’inadeguatezza del servizio predisposto da Mori e l’inspiegabile inerzia del Ros. La conclusione a cui giunge il collegio presieduto da Alfredo Montalto, giudice a latere Stefania Brambille, è che “la condotta omissiva di Mori non è incompatibile con quanto accaduto nel biennio 1992-93”, e cioè con la Trattativa.
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20 Luglio 2018, 20:06