Fisco: pignoramento illegale, giudice ordina all’Agenzia delle entrate di pagare - Live Sicilia

Fisco: pignoramento illegale, giudice ordina all’Agenzia delle entrate di pagare

L’Agente della riscossione non può pignorare crediti vantati dal contribuente verso enti pubblici se sono decorsi 60 giorni
SIRACUSA
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PALERMO – L’Agente della riscossione non può pignorare crediti vantati dal contribuente verso enti pubblici, se sono decorsi 60 giorni dal fermo delle somme. A stabilirlo è la Corte di giustizia tributaria di Siracusa applicando l’articolo 72-bis delle disposizioni sulla riscossione delle imposte.

L’Agenzia delle entrate è stata condannata quindi al pagamento di 20mila euro più interessi nei confronti di una società del settore edile difesa dagli avvocati Alessandro Dagnino e Antonino Calcò, rispettivamente socio cofondatore e senior associate dello studio Lexia Avvocati.

Alessandro Dagnino, avvocato,
L’avvocato Alessandro Dagnino

La vicenda ha tratto origine da una precedente sentenza del 12 giugno 2018 in cui l’Agenzia era stata condannata a pagare le spese legali a una società, dopo avere perso la causa. Nell’agosto 2019 a fronte del mancato pagamento la società ha presentato ricorso per l’ottemperanza della decisione al giudice. Prima di pagare l’Agenzia delle entrate verificò che la società aveva debiti fiscali a ruolo e fermò il pagamento. Solo dopo alcuni mesi, però, il 7 febbraio 2020, Riscossione Sicilia eseguì il pignoramento del credito.

A questa soluzione si sono opposti i legali della società che hanno invocato la normativa che permette all’Erario di svolgere la procedura speciale di pignoramento prevista dalla legge esattoriale. La norma prevede che l’agente della riscossione possa realizzare direttamente il pignoramento, senza fare ricorso al giudice ordinario, ottenendo il pagamento dei crediti vantati con un’espropriazione forzata nei confronti del terzo. Tutto ciò deve avvenire però entro sessanta giorni.

Se non ci fossero tempi certi, nota il giudice Filippo Pennisi, “il procedimento, pur giustificato dall’esigenza di assicurare la continuità e regolarità della riscossione delle entrate tributarie”, finirebbe per avere “un’efficacia indefinita” e creerebbe “un pregiudizio sproporzionato per il debitore esecutato e per eventuali altri suoi creditori”. E, nel caso oggetto della sentenza, l’Ente riscossore ha agito oltre i termini. L’Agenzia delle entrate è stata quindi condannata a eseguire il pagamento del proprio debito, versando le somme nel conti della società.

Avverso la decisione gli uffici finanziari hanno presentato ricorso per Cassazione. Ma il commissario ad acta, intanto, ha ordinato il pagamento.

“La sentenza – commenta l’avvocato Alessandro Dagnino – è di particolare interesse perché stabilisce la perentorietà del temine di 60 giorni entro cui l’Agente della riscossione deve compiere il procedimento speciale di pignoramento. Decorso tale termine, la procedura speciale decade ex lege e il pagamento eseguito dal terzo pignorato non estingue il debito verso il contribuente, perché l’esecuzione forzata potrà avvenire soltanto con le vie ordinarie, quindi attraverso il Tribunale. I contribuenti possono quindi ottenere il pagamento dei loro crediti, facendo dichiarare inefficaci per intervenuta decadenza, i pignoramenti compiuti fuori termine”.


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