31 Marzo 2023, 19:20
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CALTANISSETTA – Sequestro conservativo dei beni per l’avvocato Luigi Fontanella di Gela. Lo ha disposto la Corte di appello di Caltanissetta.
Giuseppe e Luigi Fontanella, padre e figlio, erano stati condannati dal Tribunale di Gela per tentata truffa e infedele patrocinio in danno di due clienti. Averebbero trattenuto quasi la metà del risarcimento liquidato in un processo civile per la morte di un parente delle clienti. Incassarono 669.000,00 euro per il solo giudizio di primo grado.
Il Tribunale li aveva condannati anche al risarcimento del danno in favore delle parti civili, liquidando una provvisionale di 90.000 euro. La Corte di Appello, nel luglio dell’anno scorso, dichiarò la prescrizione dei reati ma confermò le statuizioni civili, condividendo le ragioni che avevano portato alla condanna.
I tentativi delle parti civili di ottenere le somme già liquidate sono andate a vuoto. La Corte di Appello, presieduta da Maria Carmela Giannazzo, su richiesta delle parti civili assistite dagli avvocati David Grasso Castagnetta, Enrico Sanseverino e Claudio Trovato, ha adesso disposto il sequestro conservativo della casa dell’avvocato Luigi Fontanella e dei conti correnti dei suoi familiari.
Pende il ricorso in Cassazione. Se i supremi giudici dovessero confermare le statuizioni civili, grazie al sequestro conservativo, le due donne potranno incassare i soldi.
Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’avvocato Giuseppe Fontanella.
“La battaglia giudiziaria che ha visto e vede contrapporre lo scrivente con le ex clienti, Pellegrino Silvana, Luca Daniela e Luca Marina Maria Concetta, eredi del Dr. Luca Paolo, si è conclusa – in sede penale – con un proscioglimento in favore degli avv.ti Fontanella, che non è stato impugnato né dalle parti civili né dalla Procura Generale e dunque divenuto irrevocabile.
Solo le questioni (puramente) civili sono rimaste in piedi e impugnate dallo scrivente in Cassazione con udienza ancora da celebrarsi, posto che la stessa sentenza della Corte d’appello, da voi citata, proprio in ottemperanza al dictum della Corte Costituzionale, sent. 182/2021, ha doverosamente precisato di avere deciso e trattato – nel merito – la questione giudiziale, dal solo ed esclusivo punto di vista dell’illecito civile:
“senza, con ciò riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità degli imputati per il reato estinto..”.
L’irrevocabilità della sentenza di proscioglimento, comportava e comporta, secondo l’insegnamento più recente della Corte Costituzionale (sent. n.182/2021, della quale consiglio un’attenta lettura) che: “..l’imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione …” in nessuna sede.
E tuttavia, ciò che non ha fatto la Corte d’Appello di Caltanissetta lo avete – invece – fatto voi, ribandendo l’esistenza di reati (truffa e patrocinio infedele) non più esistenti e cosa ancor più grave collegando a tali reati la conferma della liquidazione della provvisionale civile, laddove affermate che la corte d’appello avrebbe condiviso “le ragioni che avevano portato alla condanna” penale, violando così in un sol colpo principi posti dalla Corte Costituzionale sopra citata (sent. 182/2021), nonché l’art. 27 della Costituzione in punto di presunzione di innocenza.
Suggestivo e particolarmente evocativo il titolo da voi utilizzato: Patrocinio infedele”: sequestrati i soldi di un avvocato” posto che alcuna correlazione vi era e vi è tra il reato indicato (peraltro oggetto di proscioglimento irrevocabile) e il sequestro conservativo che le Eredi Luca/Pellegrino hanno richiesto e che sarà oggetto – a breve – di predisponendo ricorso in Cassazione da parte dell’ avv. Luigi Fontanella, si ribadisce per questioni di natura puramente civilistica.
Cosi come, lesivo della reputazione personale e professionale dello Studio Legale Fontanella, deve dirsi anche il passaggio dell’articolo in questione laddove si legge – lapidariamente – che gli avv.ti Fontanella: “Avrebbero trattenuto quasi la metà del risarcimento liquidato in un processo civile per la morte di un parente delle clienti. Incassarono 669.000,00 euro per il solo giudizio di primo grado”.
Le espressioni appena citate distorcono e travisano i reali fatti, anche processuali, sui quali avreste avuto un preciso obbligo di aggiornamento, posto che gli avv.ti Fontanella non hanno trattenuto alcunchè, come erroneamente condite la notizia al fine di renderla più suggestiva e appetibile per il lettore.
Infatti, quelle che il giornalista (Riccardo Lo Verso) addita come somme del risarcimento trattenuto (Sic) altro non sono che compensi di difesa dovuti per l’attività professionale svolta.
Somme oggetto di precisi decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Gela in favore degli avv.ti Fontanella per somme successivamente pignorate a Luca Marina, Pellegrino Silvana e Luca Daniela e assegnate e definitivamente incamerate dagli avv.ti Fontanella in forza di tre provvedimenti legittimi del Tribunale di Gela e portate (le somme incamerate) in dichiarazione dei redditi del 2015 per il 2014 (pagando le relative tasse e IVA).
Decreti ingiuntivi tutt’ora vivi e vegeti e mai revocati da nessun Giudice.
Aggiungo – inoltre – che se il giornalista in indirizzo si fosse adeguatamente aggiornato – con una semplice telefonata, rivolta al sottoscritto avvocato o anche a quello delle Eredi Luca/Pellegrino, avrebbe appurato che pendono ben due azioni risarcitorie, promosse dagli avv.ti Fontanella, presso il Tribunale civile di Gela, con prossime udienze fissate per settembre 2023, con le quali si richiede alle Eredi Luca/Pellegrino il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (nella misura di €.300.000,00), per gli stessi fatti per cui era stata liquidata la provvisionale di cui all’articolo pubblicato e poi richiesto il sequestro conservativo.
In quella sede verrà anche vagliata la provvisionale al fine di una sua revoca.
Tuttavia, anche di ciò nessuna traccia nell’articolo pubblicato che – evidentemente – aveva un suo scopo ben preciso, quello di far apparire un’immagine ben precisa degli avv.ti Fontanella, quali oggetto di provvedimenti giudiziali negativi e autori di violazioni di legge e deontologiche.
Sono ben consapevole e rispetto il diritto di cronaca e i giornalisti che lo esercitano correttamente, tuttavia questo non è il caso in esame, laddove una distorta informazione, per le ragioni di cui sopra, veicolata con aggressiva diffusività, trattandosi (il vostro) di un quotidiano on line, ha fatto sì che venissero violati e lesi i diritti fondamentali della persona (v. artt. 2 e 3 della Costituzione).
Facendo apparire il cittadino (rectius: gli avv.ti Fontanella) come soggetti che per questioni civilistiche, si trovino ancora nella condizione personale e sociale di persone processate e/o condannate e per tal motivo, oggetto di perenne bersaglio del discredito dei consociati.
Mi permetto di evidenziare che se il richiamo all’attenzione dei cittadini di un evento screditante quale è una condanna penale, diviene corretto e razionale se compiuto in un contesto direttamente collegato alla sincronia degli eventi in corso (nel 2021), sicuramente non lo è più (attuale) nel momento in cui è intervenuta una sentenza irrevocabile di proscioglimento che non può essere più rimessa in discussione e che lascia aperte solo questioni di natura civilistica di cui sono piene le aule di tribunale tra avvocati ed ex clienti.
Non è mio compito indagare il perché un quotidiano della vostra importanza e diffusività, abbia dedicato importanza alla notizia di una controversia di natura civilistica di tal fatta e di un piccolo tribunale di frontiera (quale è quello di Gela), tuttavia, visto il vostro interesse mi farò carico di informarvi dell’evoluzione della vicenda giudiziaria (oramai di natura) civile con le Sigg. Luca Marina, Luca Daniela e Pellegrino Silvana, aggiornandovi anche dell’evoluzione delle azioni risarcitorie in corso nei loro confronti, al fine di consentirvi di dare al vostro lettore una notizia vera, aggiornata e soprattutto fedele al contenuto dei provvedimenti giudiziari che hanno interessato e interesseranno tale vicenda.
Grave, inoltre, il fatto che l’articolo in questione sia stato ripreso (gettato) in calce ad altro articolo da voi pubblicato il 13 aprile 2023, senza che vi fosse alcuna connessione o pertinenza funzionale con la notizia riportata in quest’ultimo articolo.
Il tutto con l’auspicio che quanto sopra riferito venga riportato in rettifica all’articolo da voi pubblicato, salvo ogni riserva di azione e ragione degli avv.ti Fontanella nelle competenti sedi giudiziarie per i danni a oggi prodottisi dal protrarsi della pubblicazione della distorta notizia on line”.
Pubblicato il
31 Marzo 2023, 19:20