Iraps, la docente risponde: |”La verità sul laboratorio”

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12 Aprile 2013, 11:34

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Riceviamo e pubblichiamo

Relativamente all’articolo stampa apparso in data odierna titolato “Non siamo in difetto” dell’ente di formazione professionale IRAPS onlus e precisamente nella parte

“Succede che un formatore della prima annualità di un corso di Estetista, ha prima ritenuto che le ore di pratica (50h) fossero insufficienti; salvo poi dichiarare che essendo un primo anno non era necessario “impiantare” un laboratorio per le poche ore previste in progetto; viceversa, la prevalente parte teorica del corso (moduli fondamentali per chi non ha esperienza) è svolta da personale qualificato ed è propedeutica al secondo anno nel quale le ore di pratica previste sono numericamente più corpose.”

è doveroso rappresentare che quanto sopra asserito da Vito Pantaleo, firmatario della missiva pubblicata, costituisce atto diffamatorio nei confronti del soggetto individuabile, stante che é l’unico formatore di estetica della sede formativa di Palermo, della sola unica prima annualità.
Ciò é determinato anche dal fatto che in tempi non sospetti, ossia prima che si potesse pensare di ricevere una visita da parte dell’Assessore Nelli Scilabra, era stata depositata al protocollo nr. 467 del 5.3.2013 della sede formativa di Palermo dell’ente, la seguente comunicazione:

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Relazione finale del programma didattico svolto
….. omissis ……..
LIVELLO/QUALIFICA 5° – Docente materie operative/pratiche (estetica)
SEDE DI LAVORO via Cardinale M. Rampolla 8 – Palermo
NOME PROGETTO FORGIO BASE 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0470
ANNO DIDATTICO 1°
Il progetto del programma del corso di estetica oggettivato, prevedeva una miriade di argomenti, tra cui molti attinenti al 2° anno, peraltro contemporanei e/o susseguenti con lo sviluppo delle materie di anatomia, fisiologia, chimica e cosmetologia.
Pertanto, il modulo di tecnica professionale, per complessive 80 ore frontali assegnato, di cui 50 teoriche e 30 pratiche predisposte, si è svolto, nel complesso, in forma teorica a causa della mancanza del laboratorio, delle attrezzature e del materiale didattico necessario ad un miglior sviluppo della materia.
Ciò nonostante, le allieve hanno partecipato alle lezioni con entusiasmo, interesse e assidua frequenza, dimostrando di avere appreso le nozioni degli argomenti trattati, concretizzatisi in:
• Viso: trattamenti estetici al viso e décolleté, con l’ausilio di apparecchiature idonee; trattamenti specifici per pelli con acne, couperose, rughe precoci, ptosi della pelle;
• Trucco: la correzione con chiaroscuro, la teoria dei colori, la correzione delle sopracciglie, la preparazione del fondo della pelle per il trucco, il trucco degli occhi, correzione degli occhi, correzione della bocca; la correzione dei visi irregolari, la correzione del naso, del mento e della fronte; Trucco giorno, trucco sera;
• Manicuria e pedicuria estetica: trattamenti estetico per mani e piedi, scrub, guanto di paraffina, applicazione dello smalto.
Tra l’altro, non è stato possibile trattare ampiamente gli argomenti sopra citati, per la esiguità di tempo previsto in progetto e destinato a tale insegnamento, oltre a non aver potuto trattare gli argomenti afferenti le depilazioni con cera, poiché non previsti nel progetto preventivo, anche se succintamente illustrati.
Per completezza, si ritiene, infine, che il progetto avrebbe dovuto contenere un preminente periodo di lezioni frontali per l’apprendimento pratico degli argomenti insegnati, nel caso di specie la materia di laboratorio, non inferiore a 360 ore frontali, oltre al previsto periodo destinato allo stage, da effettuarsi presso aziende del settore.

Voler scaricare le colpe addossandole ad altri non é sintomo di onestà. Ognuno si dovrebbe assumere le responsabilità delle proprie azioni. Per concludere rappresento ancora che non solo le espressioni non vere e non obiettive ma anche quelle meramente insinuanti sono idonee a ledere o a mettere in pericolo la reputazione di terzi. Peraltro nel reato di diffamazione, l’offesa all’altrui reputazione può consistere anche nell’aggressione alla sfera del decoro professionale (Cass. V 82/154268; VI 79/144484).

Karina Modica

Pubblicato il

12 Aprile 2013, 11:34

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