Palermo, il Circolo del Tennis non deve pagare 9 milioni di Tosap al Comune - Live Sicilia

Palermo, il Circolo del Tennis non deve pagare 9 milioni di Tosap al Comune

La decisione della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado a seguito del ricorso del circolo difeso dall'avvocato tributarista Alessandro Dagnino
LA SENTENZA
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PALERMO – Il Circolo del tennis Palermo non deve al Comune i 9 milioni di euro richiesti a titolo di Tosap (tassa per l’occupazione del suolo e delle aree pubbliche, ndr) per gli anni 2014 e 2015. A stabilirlo è stata la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, pronunciandosi sul ricorso proposto dall’associazione sportiva che gestisce il circolo, difesa dall’avvocato Alessandro Dagnino, che guida lo studio legale Lexia Avvocati, e dall’associato Nino Calcò.

Alessandro Dagnino, avvocato,
L’avvocato Alessandro Dagnino

La vicenda risale al 2020, quando era in carica la precedente Amministrazione comunale. In primo grado il Circolo aveva ottenuto un parziale accoglimento della richiesta di cancellazione delle pretese del Comune. In secondo grado, adesso, arriva il totale annullamento degli avvisi di accertamento.

Viene accolta dunque la tesi della difesa del Circolo del tennis secondo cui il le occupazioni all’interno del parco della Favorita, ed anche la parte di questo in cui si trova l’impianto sportivo, non possono essere sottoposte alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Il terreno, infatti, appartiene al demanio della Regione ed è dato in uso al Comune di Palermo. A differenza, ad esempio, di una comune strada, quindi, il Parco della Favorita non appartiene al patrimonio indisponibile del Comune, condizione quest’ultima che consente di assoggettare al pagamento della tassa sul suolo occupato.

Nella decisione i giudici dell’ottava sezione dell’organo di giustizia tributaria Pino Zingale (presidente), Giovanni Sirchia (relatore) e Luigi Petrucci (Giudice) accolgono le tesi della difesa del circolo, che ha ricostruito a partire dal 1926 lo status giuridico del parco della Favorita. È di quell’anno, infatti, l’assegnazione “in uso al Comune di Palermo per la destinazione a pubblico godimento” del parco monumentale Real Favorita appartenente al demanio statale. Dallo Stato, nel 2010, il parco passa alla Regione, ferme restando le situazioni giuridiche in essere. I magistrati esaminano quindi le convenzioni tra il Circolo del tennis e il Comune: una del 17 maggio 2011 e una precedente del 2 agosto 1996.

“La motivazione del provvedimento impositivo – si legge nella sentenza – è quindi errata in quanto l’accertamento è stato effettuato presupponendo che vi fosse un’occupazione abusiva, mentre, invece, la utilizzazione del bene trovava fondamento in un provvedimento concessorio apparentemente legittimo e che radicava il legittimo affidamento del contribuente”.

Soddisfatto per la decisione l’avvocato tributarista Alessandro Dagnino. “Con la sentenza viene accolta su tutta la linea la nostra posizione fatta valere fin dal primo grado. Nessuna tassa è dovuta, in aggiunta al canone stabilito dalla convenzione e regolarmente pagato dall’associazione. Infatti il Comune non è proprietario, ma mero usuario dell’area, che appartiene alla Regione. La decisione potrà avere un impatto anche per le annualità successive, per le quali pende analogo contenzioso, per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro, nonché per tutti i soggetti che occupano aree ricadenti nel parco della Favorita”.


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