Cronaca

La Trattativa: perché sono stati assolti i carabinieri e Dell’Utri

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06 Agosto 2022, 11:16

8 min di lettura

PALERMO – La minaccia mafiosa ci fu. Le bombe esplosero nella stagione delle stragi del ’92-’93, provocando morte e distruzione. Ci fu anche la trattativa fra i boss e i carabinieri, ma non nei termini in cui è stata ricostruita dall’accusa.

Gli ufficiali del Ros – Mario Mori su tutti – si attivarono perché volevano fermare le stragi. Volevano “disinnescare” la minaccia mafiosa, dall’interno della stessa organizzazione criminale.

La “improvvida iniziativa” della trattativa da parte dei carabinieri aveva “fini solidaristici” ovvero “la salvaguardia dell’incolumità della collettività nazionale e di tutela di un interesse generale – e fondamentale – dello Stato“. 

Sono alcuni dei passaggi della motivazione della Corte d’assise d’appello di Palermo, presieduta da Angelo Pellino, della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia con cui sono stati assolti dal reato di minaccia a Corpo politico dello Stato gli ex ufficiali del Ros dei carabinieri Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, condannati invece in primo grado.

Venne avviato “un dialogo con i vertici mafiosi finalizzato a superare la contrapposizione frontale con lo Stato che i detti vertici mafiosi avevano deciso dopo l’esito del maxi processo e che era culminata già, in quel momento, con la gravissima strage di Capaci”.

Quasi tremila pagine che offrono una ampia ricostruzione storica. Possono lasciare spazio alle tesi dei colpevolisti, ma ci sono dei passaggi fin troppo chiari in senso contrario su cui soffermarsi: “Sebbene fosse molto più che una spregiudicata iniziativa di polizia giudiziaria, assumendo piuttosto la connotazione di un’operazione di intelligence, essa non era affatto diretta a creare le basi di un accordo ‘politico’ con gli stessi autori della minaccia mafiosa, accettando il rischio che ne uscisse rafforzato il proposito di rinnovarla o di specificarla, ed anzi strumentalizzando tale rischio per indurre il governo a fare delle concessioni, sia pure come male necessario per prevenire nuove stragi ed arrestare l’escalation mafiosa. Al contrario, l’obbiettivo era disinnescare la minaccia mafiosa, incuneandosi con una proposta divisiva in una spaccatura che si confidava già esistente all’interno di Cosa nostra, per volgerla a favore di una disarticolazione e neutralizzazione dello schieramento e della linea stragisti”.

“Evitare nuove stragi”

“Una volta assodato che la finalità perseguita, o comunque prioritaria, non fosse quella di salvare la vita all’ex ministro Mannino (Calogero Mannino, assolto con sentenza definitiva in un altro processo ndr) o ad altre figure di politici che rischiavano di fare la fine di Lima (l’eurodeputato democristiano Salvo Lima ndr) – scrivono i giudici – nulla osta a riconoscere che i carabinieri abbiano agito avendo effettivamente come obbiettivo quello di porre un argine all’escalation in atto della violenza mafiosa che rendeva più che concreto e attuale il pericolo di nuove stragi e attentati, con il conseguente corredo di danni in termini di distruzioni, sovvertimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e soprattutto vite umane”.

Per la Corte la decisione di avvicinare l’ex sindaco mafioso Vito Ciancimino per iniziare a dialogare con pezzi di Cosa nostra sarebbe stata presa proprio per evitare nuove stragi. “Ad avviso di questa Corte, all’esclusione della colpevolezza degli ufficiali dell’Arma per carenza dell’elemento soggettivo – spiegano i giudici – deve ugualmente pervenirsi per la radicale incompatibilità della finalità perseguita con la loro improvvida iniziativa, che era certamente quella di fermare l’escalation di violenza mafiosa ed evitare nuove stragi, con il dolo di minaccia”.

Secondo i giudici le finalità dell’azione intrapresa da Mori e i suoi dunque sarebbero incompatibili con la tesi dell’accusa che sosteneva che con il loro comportamento i carabinieri avessero rafforzato i propositi minacciosi del boss Totò Riina.

“Voleva sterilizzare la minaccia”

È vero che la minaccia arrivò tramite Mori al ministro della giustizia Giovanni Conso, che non prorogò il carcere duro a una sfilza di mafiosi ma, scrive la Corte di assise di appello di Palermo, “le finalità del suo agire sono incompatibili con la configurabilità a suo carico di un dolo di concorso nel reato di minaccia a Corpo politico dello Stato, essendo suo obbiettivo esclusivo non già di corroborare la minaccia mafiosa, bensì di sterilizzarla, alimentando la spaccatura già esistente in Cosa Nostra con un’iniziativa dagli effetti divisivi, e dissuasiva per gli associati che condividessero o simpatizzassero per la scelta strategica dello stragismo”.

La Corte, presieduta da Angelo Pellino, ha depositato le motivazioni della sentenza con la quale il 23 settembre scorso ha definito il processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Un verdetto che ha fatto discutere e che ha ribaltato la decisione di primo grado, mandando assolti dall’accusa di minaccia a corpo politico dello Stato gli ex ufficiali del Ros Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno e l’ex senatore di Fi Marcello Dell’Utri.

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La Corte condannò invece i boss Leoluca Bagarella e Antonino Cinà. La sentenza, depositata dopo diverse richiesta di proroga dei termini, è di 2971 pagine.

Nelle motivazioni vengono definiti “concreti e pregnanti gli elementi che avvalorano l’ipotesi che Mori abbia avuto un ruolo nel propiziare la scelta di Conso di non rinnovare i decreti venuti a scadenza in quel mese di novembre del ‘93: ovvero, che sia stato lui e non altri a indurre Di Maggio (Francesco Di Maggio, ex capo del Dap ndr) ad adoperarsi in una sorta di morale suasion per orientare quella scelta (o per corroborarla, se già il Ministro vi era spontaneamente propenso). Ciò posto, si può concedere — non senza qualche residua titubanza sulla piena congruenza del compendio probatorio — che sia stato Mori, e non altri, a chiudere per così dire il circuito dell’iter realizzativo della minaccia qualificata per cui qui si procede, facendola pervenire al suo naturale destinatario, e cioè il Governo della Repubblica, nella persona del Ministro competente per materia ( provvedere sulle richieste estorsive già avanzate da Cosa Nostra e divenute prioritarie in quel frangente storico)”.

La scelta autonoma di Conso sul 41 bis

Giovanni Conso, però, “veniva edotto per un verso dell’esistenza di una fronda interna a Cosa Nostra, o comunque dell’esistenza di una componente autorevolmente rappresentata che era propensa ad abbandonare la linea dura della contrapposizione violenta allo Stato e alle istituzioni per tornare a dedicarsi agli affari e alla più proficua pratica degli accorsi collusivi con la politica”.

Così come “veniva edotto altresì di ciò che un’altra parte dell’organizzazione mafiosa si aspettava o comunque pretendeva che il Governo facesse, e delle conseguenze prospettate nel caso in cui le sue richieste non fossero state accolte o le sue aspettative fossero andate deluse, come già era accaduto nel luglio del ‘93”.

Dell’Utri e Berlusconi

Un lungo capitolo è dedicato alla presunta seconda trattativa dopo l’arresto di Riina, fra il 1993 e il 1994, condotta dal boss Bernardo Provenzano e dall’ex senatore Marcello Dell’Utri. Quest’ultimo, già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, in primo grado era stato ritenuto responsabile di aver fatto da “cinghia di trasmissione” di un’altra minaccia con destinatario finale Berlusconi, che dal maggio 1994 guidava il suo primo governo.

Dell’Utri in appello è stato assolto perché, scrive la Corte, anche a “volere ritenere che la stagione mafioso/stragista sia cessata dopo il fortuito fallimento (per un difetto del telecomando di innesto) dell’attentato allo Stadio Olimpico e dopo l’arresto, intervenuto in quello stesso periodo, dei fratelli
Graviano, da tale ricostruzione non è possibile stabilire in quale misura la ‘discesa in campo’ di Silvio Berlusconi e la creazione, anche con l’ausilio di Dell’Utri, di Forza Italia siano stati degli eventi capaci di disinnescare, perlomeno in termini di causa-effetto, la stagione di contrapposizione frontale tra Cosa Nostra e lo Stato”.

Berlusconi premier

La Corte ricorda quanto sostenuto dalla difesa che ha sempre ricordato “gli interventi legislativi assunti con il contributo di Forza Italia, con provvedimenti contro i detenuti per l’imputazione ex art. 416 bis c.p. e perfino in tema di stabilizzazione del regime penitenziario del 41 bis presi dai Governi Berlusconi successivi alla prima (e breve) esperienza di governo di questo esponente politico”.

Nel contempo il collegio precisa che “va considerato che l’oggetto dell’imputazione che coinvolge in questo giudizio anche l’appellante Dell’Utri, non è quello riferito all’aver favorito una ‘pacificazione’ nei rapporti tra lo Stato e la mafia, ma di aver semmai minacciato e condizionato, in concorso con i mafiosi, l’operato del premier Berlusconi”.

Graviano non si è fermato

L’ipotesi è che il governo Berlusconi fosse stato minacciato ventilando la ripresa delle stragi. Per la Corte non si deve dimenticare che “Giuseppe Graviano, che fino a qualche giorno prima del suo arresto decantava, con Spatuzza, di aver trovato degli ‘interlocutori seri’ e di essersi messo praticamente in mano le sorti dell’intero Paese, ha proseguito, fino a quando ha potuto (cioè praticamente fino al suo arresto), la linea di attacco frontale allo Stato, tanto che, nonostante quelle interlocuzioni al bar Doney, ha progettato l’attentato all’Olimpico di Roma che, se portato a consumazione, avrebbe falcidiato un numero di vittime, tra carabinieri in servizio d’ordine e tifosi lì convenuti, perfino superiore ai precedenti attentati degli anni 1992-93”.

“V’è dunque da ritenere che l’esaurirsi della fase stragista – conclude – per quanto condizionata dal fallimento dell’attentato allo Stadio Olimpico, vada attribuita ad una molteplicità di fattori legati anche ai progressivi arresti dei soggetti più sanguinari che avevano seguito la primogenita strategia di Salvatore Riina e dell’ala stragista più intransigente”.

La scelta moderata di Provenzano

Provenzano scelse una strategia moderata per via degli arresti e di “un certo senso di sfiducia che aleggiava, sempre più forte, tra le fila di Cosa Nostra anche per la progressiva presa d’atto che la linea di contrapposizione dura contro lo Stato non aveva pagato producendo, semmai, degli effetti perfino opposti in termini di irrigidimento dell’azione repressiva ed antimafia”.

“Quale possa essere stato, poi, il ruolo di Forza Italia cosi come delle altre formazioni politiche dell’epoca in questa opera che può essere letta di ‘normalizzazione’ – scrive il collegio con giudice estensore Vittorio Anania – è compito che spetta agli analisti e non certamente a questa Corte in assenza di un’imputazione che vada oltre i confini (in verità già ampi) individuati nella sentenza di primo grado”.

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06 Agosto 2022, 11:16

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