Open Arms, il pg della Cassazione “boccia” il ricorso contro Salvini

Open Arms, il pg della Cassazione “boccia” il ricorso contro Salvini

Il ministro in primo grado è stato assolto

Due visioni contrapposte. La Procura generale della Cassazione ha depositato una memoria in cui manifesta forti perplessità sulle tesi della procura di Palermo che ha deciso di ricorrere per saltum davanti alla Suprema Corte contro l’assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms.

L’udienza è fissata giorno 11 dicembre. La Procura generale ha depositato una memoria che contiene parole trancianti per sostenere che “il ricorso non dimostra la sussistenza di tutti gli elementi dei reati contestati”. A questo punto sembra scontato che il pg sosterrà l’impugnazione fatta con il salto del giudizio di appello.

Open Arms, Salvini assolto in primo grado

Salvini è stato assolto il 20 dicembre dell’anno scorso con la formula perché il fatto non sussiste dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.. I pm di Palermo si sono rivolti alla Cassazione, saltando l’appello, ritenendo che la seconda sezione del tribunale di Palermo abbia commesso errori in diritto.

Al termine del processo di primo grado era stata chiesta una condanna a sei anni per il vicepremier, ministro degli Interni nel 2019 quando fu ritardato lo sbarco dei migranti salvati nel Canale di Sicilia dalla nave della Ong Open Arms.

Nella memoria di 46 pagine, la procura generale della Cassazione ritiene inconsistenti alcune delle argomentazioni, tra cui la citazione di una sentenza delle sezioni unite della stessa Cassazione sul risarcimento in favore dei migranti che, nell’estate del 2018, erano stati trattenuti a bordo della nave della guardia costiera Diciotti.

Le critiche della procura generale

Nella memoria della Procura generale, viene sottolineato il fatto che i pm palermitani si concentrano sul tema della privazione della libertà personale, trascurando i profili relativi alla “colpevolezza” del ministro e gli elementi che escluderebbero il dolo. “In sostanza – scrivono i magistrati – se la posizione di garanzia del Ministro dell’Interno può giustificare la contestazione della limitazione della libertà personale, non si individua nel ricorso alcuna argomentazione significativa volta a dimostrare l’esistenza della colpevolezza o degli altri elementi costitutivi del reato, prospettandosi unicamente la condotta e l’evento naturalistico ad essa connesso.”

“Elementi insufficienti”

Secondo la Procura generale della Cassazione, “risultano insufficienti i richiami alla sentenza Diciotti pertinenti (oltre che, naturalmente, pienamente condivisibili) al solo scopo della corretta applicazione dei principi di diritto in essa sanciti, ma non bastevoli, evidentemente, a ‘copriree, nell’ambito della giurisdizione penale, la diversa ed assai più articolata esigenza di verifica di tutti gli elementi costitutivi dell’ipotesi di reato contestata, in relazione alla quale si chiede l’affermazione di responsabilità dell’imputato”.

I due casi Open Arms e Diciotti non sarebbero sovrapponibili. Per la “corretta applicazione dei principi di diritto sanciti nella sentenza Diciotti”, si deve tenere presente che quest’ultima riguarda l’ambito civilistico e non penalistico. Ne processo al leader della Lega si deve provare “la volontà del ministro di privare della libertà personale i soggetti ospiti della Open Arms”.


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