Cronaca

“Abuso di contratti a tempo determinato”, Ipab condannato

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18 Maggio 2021, 16:26

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CATANIA – Ipab Monsignor Ventimiglia condannato. L’ente dovrà risarcire un dipendente che, dopo alcuni contratti a tempo determinato, non è stato stabilizzato.

Il ricorso

Si tratta di Gaetano Venuto che ha presentato ricorso contro l’istituto nell’aprile del 2019. L’uomo, difeso dall’avvocato Giovanni Lotà, ha premesso “di avere lavorato per conto dell’Istituto resistente con diversi contratti a tempo determinato intercorsi nel periodo dal 13.11.2013 al 30.09.2018, chiedendo di dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il lavoratore e la resistente, con decorrenza dal 13.11.2013, contratto che deve ritenersi tutt’ora vigente e vincolante per le parti. Ordinare la riammissione in servizio quale conseguenza dell’accertamento dell’inefficacia del termine apposto nei contratti di lavoro stipulati. Ordinare il versamento dei contributi previdenziali. E di condannare la resistente alla corresponsione, in favore del ricorrente dell’indennità onnicomprensiva, pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale”.

L’opposizione

il 28 giugno 2019, l’Ipab Ventimiglia si è costituito in giudizio, deducendo l’infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite. In particolare, “eccepiva l’inammissibilità del ricorso” e la natura pubblica dell’ente ed il divieto di conversione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato; l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria.

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La sentenza

La giudice Caterina Musumeci, evidenzia come “devono ritenersi legittimamente impugnati esclusivamente i contratti stipulati il 1.07.2018 e il 31.08.2018″, prime di dilungarsi sulla natura giuridica dell’ente. “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione”, si legge.

La sentenza di aprile 2021

“Tanto premesso, limitando l’oggetto del giudizio a tali ultimi due contratti, in primo luogo, “dichiara illegittima la successione di contratti a termine stipulati tra le parti e condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di un’indennità pari a nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto goduta alla data di scadenza del termine apposto all’ultimo contratto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far tempo dalla presente pronuncia”.

L’avvocato

“Con la sentenza finalmente si mette un ulteriore punto fermo sulla natura giuridica dell’Ipab – afferma l’avvocato Lotà. D’altro canto – continua – punisce l’amministrazione per questo uso indiscriminato di contratti in violazione delle norme”.

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18 Maggio 2021, 16:26

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