Comune: condanna da 1 milione |Ma Cga "salva" il Lungomare - Live Sicilia

Comune: condanna da 1 milione |Ma Cga “salva” il Lungomare

"Si ravvisano - scrive il consiglio di giustizia amministrativa - giuste ragioni per trasmettere il fascicolo documentale, alla Corte dei Conti".

viabilità di scorrimento
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CATANIA – Il dieci per cento di 10.532.033 euro oltre 20 mila euro di spese processuali, nonché l’invio alla corte dei conti per presunto danno erariale. È quanto dovrà sborsare l’amministrazione comunale per “risarcire” l’Immobiliare Alcalà e alla società di progetto WATERFRONT s.r.l., dei mancati guadagni derivati dal non completamento della Viabilità di scorrimento Europa – Rotolo. Lo afferma una sentenza del Cga che, però, ridimensiona, e non di poco, le richieste delle ditte che, nel lontano 2005, si aggiudicarono i lavori, pensati dall’allora sindaco Scapagnini nella veste di Commissario straordinario all’Emergenza traffico, e progettati dal direttore dell’Ufficio speciale, Tuccio D’Urso.

Una batosta, per Palazzo degli Elefanti, per quanto ben minore rispetto alle iniziali richieste avanzate dalle imprese riunite nella Rti Sirio che, nel ricorso n. 468 del 2016 chiedevano la riforma della sentenza del Tar dell’11 febbraio 2016 e l’annullamento della revoca del progetto da parte del Commissario ad acta e il risarcimento sulla somma di 101.858,509 euro, valore del progetto originario, rimodulato in modo da prevedere anche la realizzazione di un centro commerciale alle spalle del borgo di San Giovanni Li Cuti.

Una vicenda lunghissima, datata oltre dieci anni fa, su cui il Consiglio di Giustizia amministrativa mette, finalmente, un punto. Perché, sebbene l’amministrazione dovrà risarcire le ditte per i mancati guadagni derivati dallo stop all’appalto, stando alla sentenza emessa resta salvo quanto effettuato dal commissario ad acta, sulla scorta delle nuove posizioni assunte nei confronti del progetto rimodulato dalla passata amministrazione, guidata da Raffaele Stancanelli, e da quella attuale, guidata da Enzo Bianco.

Il Cga, infatti, accoglie solo una delle richieste delle società di costruzione, ribadendo in più punti come, la rimodulazione del progetto – da realizzazione dell’asse viario per 10 milioni, alla realizzazione di un centro commerciale scavando la costiera lavica, del valore di 101 milioni – non possa essere considerata punto di partenza per il calcolo del risarcimento, per via del fatto che il secondo progetto non era confortato da alcun parere.

LA RICOSTRUZIONE DEL CGA.

La vicenda è riassunta nella lunga sentenza del Cga. Che parte dal 2005 anno in cui, in virtù dei poteri speciali del sindaco Scapagnini viene approvato il progetto preliminare denominato “Progetto esecutivo per la viabilità di scorrimento da via del Rotolo a Piazza Europa”, “adottando – si legge nel documento – la relativa variante di PRG con localizzazione dell’intervento, e demandando l’adozione degli atti esecutivi e consequenziali – “ivi compreso il reperimento dei finanziamenti necessari alla realizzazione dei lavori” – all’”Ufficio Speciale per l’Emergenza Traffico e per la Sicurezza Sismica”. Il progetto in questione, inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche riferito al triennio 2005-2007 (con un iniziale onere di spesa preventivata pari ad €.6.367.465,00), localizzava – come accennato – le aree ove realizzare l’opera, la quale – nella sua originaria consistenza – si concretava in un’infrastruttura viaria per favorire il collegamento fra la via del Rotolo e la Piazza Europa. La spesa prevista dalla predetta “determina sindacale” di approvazione n.21 del 13 maggio 2005 era pari ad €.10.532.033,97”.

Il progetto però, a un certo punto, muta. “Oltre alla costruzione della strada che avrebbe dovuto collegare la Via del Rotolo con la Piazza Europa – si legge ancora nella sentenza – si prevedeva anche la costruzione di un grande Centro commerciale e di un parcheggio interrato al servizio della struttura commerciale, nonché il mutamento della destinazione funzionale di Via De Gasperi e la radicale trasformazione della Via Ruggero di Lauria, con interventi che avrebbero interessato anche l’antico e caratteristico borgo di San Giovanni Li Cuti. Ciò avrebbe necessitato l’adozione di una variante al PRG, che però non venne tempestivamente formalizzata. Anche il costo dell’opera risultava modificato, essendo – anomalmente ed abnormemente – lievitato dagli originari €.10.532.033,97 ad €.101.858,509,00. A questo punto il Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 18 aprile 2007 faceva presente che la data del 5 dicembre 2006 (di adozione della seconda ordinanza di proroga) costituiva il limite cronologico per l’avvio di nuove procedure da parte del “Commissario N. 00468/2016 REG.RIC. emergenziale”; e che il termine ultimo, del 30 aprile 2007, per l’esercizio dei poteri commissariali era stato concesso al solo fine di ultimare le opere ed i relativi procedimenti già avviati prima della scadenza del dicembre dell’anno precedente”.

Proroghe, invece, interpretate diversamente dall’allora amministrazione comunale che riteneva “di poter proseguire il procedimento volto alla realizzazione dell’opera in questione; ciò che faceva disponendo, tra l’altro, tra aprile e luglio 2007: – l’invio della lettera d’invito ai concorrenti che avevano precedentemente manifestato il proprio interesse; – e, non essendo pervenute offerte, l’aggiudicazione dell’affidamento al soggetto promotore (“a.t.i. SIRIO”), con la determina dirigenziale n.2/Dir del 26 luglio 2007, sottoscritta dal RUP”.

Atti considerati illegittimi dalla Protezione civile “in quanto adottati in (e non ostante il) regime di c.d. “proroga limitata” (che non consentiva alcuna attività diversa all’attuazione e completamento delle opere); – ed invitava il Commissario emergenziale a ritirare in autotutela i provvedimenti adottati, considerata anche l’inopportunità di avviare un intervento di grande rilevanza finanziaria e di notevole impatto ambientale nell’imminenza della scadenza dei poteri”.

Nel 2009, dopo una fase di stasi, il nuovo R.U.P. riavviava il procedimento per apportarvi, di concerto con l’a.t.i. promotore, ulteriori modifiche progettuali; nel dicembre 2010, il Promotore (a.t.i. SIRIO) presentava un ulteriore progetto “emendato”, rispetto al quale – tuttavia – lo stesso RUP segnalava, il 15 gennaio 2011, alcune persistenti incongruenze urbanistiche (nella specie:”non conformità al PRG delle varie trasformazioni urbane, tecniche e paesaggistiche”).

“A questo punto, in mancanza dell’approvazione del progetto (modificato), ed avendo espresso parere negativo tutti gli uffici competenti – si legge ancora – l’a.t.i. SIRIO (soggetto promotore) adiva il TAR di Catania per far accertare l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento”. Il Tar nomina un commissario ad acta. “facendo espressamente salva la possibilità di procedere all’annullamento o alla revoca dei provvedimenti e degli atti relativi alla procedura in corso”. In seguito alla sentenza del TAR, la Direzione urbanistica ha però espresso parere negativo sul progetto adottato; ed il 10 novembre 2011 il nuovo RUP nel frattempo subentrato ha avviato il procedimento di annullamento della procedura, in ragione della accertata non conformità del progetto alla variante al PRG del 2005, nonché dell’assenza delle necessarie procedure v.a.s. e v.i.a”.

Nel frattempo si insediava il Commissario ad acta nominato dal Tar che ha adottato il provvedimento n.5/38 del 19 febbraio 2012, tempestivamente impugnato dal Comune di Catania e poi annullato dal TAR con la sentenza n.994 del 2012 “che ha vincolato la futura attività del Commissario ad acta prescrivendogli di verificare se occorresse acquisire ulteriori pareri di conformità urbanistica ed in caso positivo di agire conseguentemente. In attuazione di tale decisione, il Commissario ad acta disponeva che il RUP acquisisse tutti i pareri tecnico-amministrativi. Venivano pertanto acquisiti i pareri della Direzione Urbanistica del Comune, della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, e della Direzione Sviluppo Attività produttive, che si rivelavano tutti negativi.

Nel luglio del 2013 il Commissario ad acta presentava le proprie dimissioni. In attesa dell’insediamento del nuovo Commissario ad acta, il 23 dicembre 2003 il nuovo RUP procedeva – anche sulla base di uno specifico atto di indirizzo della Giunta comunale – ad annullare in autotutela gli atti della procedura (nella specie: la dichiarazione di pubblico interesse, il bando di gara e l’aggiudicazione della concessione per la realizzazione del progetto in questione).

“Tuttavia, immediatamente dopo, e cioè il 30 dicembre 2013 – continua la sentenza – resosi conto dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, annullava in autotutela i predetti atti (di annullamento) al fine di correggere l’attività procedimentale (per poi riaddottarli). Ma nel frattempo il nuovo Commissario ad acta si insediava (il 2 gennaio del 2014) e procedeva immediatamente ad indire una conferenza di servizi per richiedere agli uffici competenti i pareri necessari in ordine alla fattibilità dell’opera. I pareri che venivano licenziati risultavano ancora una volta tutti negativi”.

Commissario che chiede nuovi chiarimenti al Tar che, in risposta, precisa ulteriormente che vista la “perdurante incertezza sulla conformità a legge dell’intera procedura a suo tempo avviata e conclusa con l’aggiudicazione all’a.t.i. ricorrente, il Commissario dovrà effettuare preliminarmente, in modo rigoroso, tale verifica, e al fine di valutare la necessità giuridica di esercitare, in nome e per conto dell’Amministrazione sostituita, i poteri di annullamento e/o revoca dell’intera procedura, con l’emanazione del conseguente relativo provvedimento”.

Il Commissario ad acta indice dunque una nuova conferenza di servizi; “e all’esito delle integrazioni e dei chiarimenti forniti dagli uffici e dai soggetti convocati, è giunto nella determinazione di annullare in autotutela l’intera procedura di project financing. E così ha fatto con il provvedimento del 29 gennaio 2015”. Annullamento che porta Sirio a rivolgersi nuovamente al Tar, “chiedendo che il provvedimento venisse – a sua volta – annullato; e che l’Amministrazione venisse condannata al risarcimento dei danni o al pagamento dell’indennizzo”.

Doglianze immeritevoli, secondo il Tribunale amministrativo che, infatti, respinge il ricorso. È la famosa sentenza dell’11 febbraio 2016 contro la quale si appella Sirio. Ricorso fondato solo in parte per il Cga secondo cui, l’unico progetto per il quale le ditte possono avanzare pretese, è quello dell’asse viario Europa – Rotolo, supportato dai necessari atti, in primis la variante al Prg.

“Per quanto concerne il progetto modificato ed ampliato (con la ulteriore previsione della realizzazione di un Centro commerciale e di un parcheggio interrato, e lievitazione del costo di realizzazione dagli originari €.10.532.033 circa ai lievitati €.101.858.509) – si legge ancora – il Commissario ad acta aveva il potere di avviare il “procedimento di variante”. Ma “la scelta: – di non attivare la procedura di variante dello strumento urbanistico perché ritenuta, in effetti, inopportuna perché volta a conseguire un risultato urbanistico ormai ritenuto inopportuno; – e di bloccare finanche la parte costituente il nucleo originario del progetto, concernente la realizzazione del solo asse viario, non ostante per esso non si ponesse alcun reale ed effettivo problema di conformità urbanistica”.

Insomma, bene lo stop al progetto rimodulato, per il Cga, ma non quello originario che, a differenza del primo, aveva pareri e documenti a supporto. “Nel provvedimento commissariale impugnato sono richiamati ed invocati presupposti che configurano inequivocabilmente l’esercizio del potere di revoca – scrive il Cga. Il Commissario ad acta ha operato – infatti – una nuova valutazione degli interessi pubblici, più che una vera e propria verifica in merito alla legittimità/illegittimità degli originari atti della procedura e del conclusivo atto di aggiudicazione della concessione per la realizzazione delle opere per cui è causa (atti risalenti, tutti, al 2007).

Tra l’altro, nell’anno 2009 il progetto non era ancora cantierabile “come dimostra il fatto che il RUP, avendo riscontrato varie anomalie (ed una diffusa inadeguatezza urbanistica), propose talune modifiche progettuali; e che ancora nel 2010 lo stesso soggetto promotore (odierno appellante) presentava un “progetto emendato” rispetto al quale – però – in data 15 gennaio del 2011 il RUP segnalava ulteriori incongruenze”. Insomma, la domanda volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento di ritiro – viene rigettata, così come quella dell’appellante a.t.i. SIRIO volta ad ottenere la condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento in suo favore delle “provvidenze riparatorie” (indennizzo e rimborso).

Eppure, “una volta qualificato l’atto di ritiro come “revoca” e non già come “annullamento d’ufficio” e ciò sulla scorta della considerazione che non v’era alcun atto illegittimo da eliminare (e che la rivalutazione – da parte del Commissario ad acta – dell’originaria determinazione poggia, in realtà e per tutto quanto osservato nei precedenti Capi, su motivi di opportunità) – scrive ancora il Cga – è evidente che l’ipotesi risarcitoria “cade”, dovendo essere qualificata “inammissibile” la relativa domanda giudiziale. Neanche la domanda volta ad ottenere – seppur in via subordinata – la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni a titolo di “responsabilità precontrattuale”, merita accoglimento.

La domanda volta ad ottenere la condanna dell’Amministrazione comunale alla corresponsione dell’”indennizzo” viene accolta solo parzialmente e limitatamente al valore del primo progetto. Secondo la sentenza, “la ditta appellante era perfettamente a conoscenza del fatto che l’originario progetto concerneva esclusivamente la realizzazione di un asse viario per un complessivo costo di (“soli”) €.10.532.033 circa, nonché del fatto che il “progetto emendato” ed abnormemente ingigantito – tanto da contemplare la costruzione di un centro commerciale (che nulla aveva a che vedere con le esigenze di risolvere il problema del traffico urbano) e di un parcheggio interrato con lievitazione del costo ad una cifra quasi dieci volte superiore (€.101.858.509) – non era “coperto” dalla originaria approvazione, né dunque corredato dei prescritti pareri ed assistito dalla necessaria “conformità urbanistica”. La ditta aggiudicataria era altresì perfettamente a conoscenza anche del fatto che il Dipartimento per la Protezione Civile – che riteneva che la lievitazione delle dimensioni dell’opera non fosse assistita da alcuna copertura giuridica e finanziaria – era nettamente contrario alla prosecuzione delle attività procedimentali connesse e strumentali alla realizzazione del progetto”.

Insomma, il mancato guadagno lamentato dalle ditte può essere considerato solo in relazione alla Viabilità di scorrimento “cioè del progetto che era “coperto” dall’approvazione (nonché corredato dei prescritti pareri e conforme allo strumento urbanistico, siccome operante in variante)”,e non già al progetto rimodulato anche nel valore economico decuplicato. “La predetta Amministrazione va condannata al pagamento dell’appellante di una somma pari al 10% del valore complessivo (preventivato in €.10.532.033) delle programmate (e poi non realizzate) opere di infrastrutturazione viaria di collegamento fra la Via del Rotolo e la Piazza Europa), oltre alle somme accessorie dovute per rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolare secondo le vigenti disposizioni di legge. In considerazione del valore della causa e della condotta (comunque dilatoria ed ondivaga) tenuta dall’Amministrazione, si ravvisano giuste ragioni per condannarla al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese processuali; spese che si liquidano in €.20.000,00 oltre i.v.a. ed accessori dovuti ex lege. Si ravvisano, infine, giuste ragioni per trasmettere la presente decisione, unitamente al fascicolo documentale, alla Procura Regionale della Corte dei Conti per quanto di eventuale competenza in ordine all’accertamento di responsabilità per danni erariali.

 

 

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