Impugnati i benefici | alle coppie di fatto

Impugnati i benefici | alle coppie di fatto

Per Aronica la Costituzione “impone diversità di trattamento per situazioni diverse". Non su tutto, insomma, coppie sposate e unioni di fatto possono essere sovrapposte.

La scure di Aronica
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PALERMO – È, probabilmente, la parte dell’impugnativa che più farà discutere. Aronica impugna la norma che estende alle coppie di fatto tutti i benefici previsti per le famiglie sposate. Il giudizio del commissario è netto: la Costituzione “impone diversità di trattamento per situazioni diverse quali quelle della famiglia fondata sul matrimonio e delle unioni di fatto”. Aronica, infatti, specifica che i due istituti sono regolamentati da due articoli diversi della Carta fondamentale: le coppie fondate sul matrimonio sono tutelate dall’articolo 2, le coppie di fatto dall’articolo 29. Altra roba, sostiene Aronica.

Poi, però, il commissario dello Stato smussa la critica. Secondo Aronica, infatti, non è esclusa la possibilità che “su singole questioni” i due tipi di famiglie “possano essere sovrapponibili”. Ma, appunto, “su singole questioni”: “Ad esempio – argomenta l’inquilino di piazza Principe di Camporeale – nell’ambito delle politiche abitative o dell’accesso a benefici assistenziali”. Non su tutto.

Inoltre, secondo Aronica, la norma è discriminatoria. Il motivo è presto detto: “Potrebbero accedere alla piena parificazione con le famiglie tradizionali solo quelle iscritte in appositi registri istituiti dai comuni della Regione”. Non tutte, perché non tutti i Comuni li hanno istituiti: “Le coppie di fatto residenti in comuni privi di tali registri – osserva Aronica – sarebbero escluse da ogni possibilità di accedere ai benefici e alle provvidenze per una circostanza non dipendente dalla loro volontà, a prescindere dall’esistenza o meno del legame affettivo esistente”.

Tanto per gradire, inoltre, la norma non ha copertura finanziaria. L’articolo 37, “ampliando in maniera non definita e definibile a priori la platea dei destinatari delle provvidenze e benefici previsti dall’ordinamento regionale nonché dei diritti in materia sanitaria, potrebbe comportare nuovi oneri”, spiega Aronica. Nuove spese, insomma, che la Finanziaria non quantifica. E che quindi non sono ammissibili.

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