Fondi Pnrr, la procura contabile dà ragione a un imprenditore

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Stabilito un importante principio di garanzia

PALERMO – La Procura Regionale della Corte dei Conti ha archiviato il procedimento contabile a carico di un imprenditore agricolo, difeso dagli avvocati Michele Cimino e Luigia Scarbaci.

La vicenda nasce dalla segnalazione della finanza di Agrigento su una richiesta di fondi Pnrr destinati per un parco agrisolare. L’ipotesi accusatoria era che la società avesse dichiarato un codice Ateco prevalente agricolo non corrispondente all’attività effettiva, difettando così del requisito soggettivo richiesto dal bando agevolativo.

Gli avvocati Luigia Scarbaci e Michele Cimino

Gli avvocati Michele Cimino e Luigia Scarbaci sono riusciti a superare il dato puramente contabile o fiscale. L’impianto accusatorio iniziale fondava le sue contestazioni esclusivamente sulla presunta prevalenza economica del fatturato riconducibile al ramo commerciale dell’azienda (rilevabile tipicamente dai volumi d’affari e dalle dichiarazioni Iva).

Tuttavia, gli approfondimenti istruttori, le memorie difensive e l’audizione dell’imprenditore hanno dimostrato come la società esercitasse in concreto e in modo strutturato e regolarmente organizzato l’attività agricola di coltivazione cerealicola.

Nella motivazione del provvedimento firmato dal procuratore Pino Zingale e dal sostituto Simonetta Ingrosso viene stabilito un importante principio di garanzia per le aziende a struttura mista (agricola/commerciale): le risultanze contabili o le dichiarazioni Iva, pur evidenziando una prevalenza di ricavi commerciali, non sono sufficienti a superare la prova dell’effettività dell’esercizio dell’attività agricola.

La qualificazione dell’attività prevalente in contesti aziendali complessi si colloca in un ambito interpretativo e valutativo che non può fondare una contestazione di reato o di illecito amministrativo-contabile per “falsa rappresentazione dei fatti”.

La Procura contabile ha accertato la completa insussistenza del danno erariale. L’istruttoria, infatti, ha confermato che l’impianto fotovoltaico oggetto del finanziamento Pnrr è stato effettivamente realizzato e l’opera è pienamente funzionante e destinata alle finalità energetiche ed ambientali previste dalla misura pubblica. Non vi è stata, dunque, alcuna distrazione o impiego difforme delle risorse finanziarie erogate.

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