PALERMO – Il trasferimento del dirigente sindacale non è legittimo. Il Tribunale del Lavoro di Palermo accoglie il ricorso di Gianfabio Munacò e ne ordina il ritorno alla sede di piazza Giulio Cesare, “Staff del Comandante”, dove si occupava di accertamenti tributari. Da qualche mese era stato trasferito in via Dogali al “Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali” che si occupa di accertamenti pubblicitari. Munacò è dirigente sindacale della Fp Cgil e componente della Rsu del Comune di Palermo.
L’articolo 22 dello Statuto dei Lavoratori prevede che “il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza”. Stessa cosa prevede il contratto collettivo nazionale. La necessità del nulla osta nasce dal fatto che “la distanza, anche fisica, dal precedente ambiente di lavoro” finisce per ridurre “fortemente la capacità del sindacalista di comprendere (e quindi tutelare) le istanze dei lavoratori addetti a quell’ambiente lavorativo”. Il Comune di Palermo è stato condannato a pagare le spese legali.
*Aggiornamento
“In riferimento alla notizia del sindacalista trasferito, si ritiene di dover precisare che il procedimento instaurato dalla organizzazione sindacale Cgil a tutela delle posizioni del rappresentante sindacale oggetto della sentenza, è soltanto frutto di un equivoco interpretativo da parte della stessa organizzazione sindacale e da conseguenti successivi atti diversi da quello impugnato. E’ in corso da parte dello scrivente Comando un chiarimento rispetto alla collocazione del dipendente che aveva comunque concertato col Sig. Vice Comandante, una assegnazione di servizio presso altra sede, in maniera totalmente autonoma e senza informare il Comando dell’avvenuto accordo che aveva portato all’impiego in sede diversa da quella disposta dal Comandante. Peraltro detto trasferimento corrisponde ai principi già conosciuti dalle organizzazioni sindacali, in quanto oggetto di nota protocollo 56831 del 24.01.2017, a firma del responsabile del Settore Risorse Umane – Capo Area dell’epoca che disciplina all’interno dell’ente il trasferimento dei dirigenti sindacali RSU. Detta nota non è stata mai impugnata dalle organizzazioni sindacali e resta comunque ferma e ribadita ogni assegnazione del rappresentante dirigente sindacale che sia conforme ai principi consolidati dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 14196 del 12.07.2016) e che comunque sono stati posti in essere nel provvedimento originariamente sottoscritto dal Comandante. Al contempo, spiace rilevare la posizione assunta dal segretario provinciale della organizzazione di categoria, Giovanni Cammuca che, piuttosto che adoperarsi per chiarire l’equivoco, ha ritenuto opportuno, a fronte di relazioni sindacali consolidate, agire in giudizio senza voler assolutamente confrontarsi in via preventiva e risolvere l’equivoco, probabilmente suscitato in modo strumentale. Sicuramente un diverso approccio da parte del segretario provinciale della funzione pubblica rispetto alla problematica emersa, avrebbe evitato ogni malinteso del quale mi dispiaccio e chiedo scusa e del quale sicuramente si porrà rimedio, nonostante la indisponibilità del segretario a discutere preventivamente e chiarire ogni equivoco, determinato da posizioni concordate dallo stesso dipendente con il dirigente del servizio di ultima assegnazione. Quanto accaduto denota uno scarso senso di condivisione degli obiettivi comuni che sono quelli della corretta attività all’interno del Corpo finalizzata a un miglioramento complessivo dei servizi alla città e siffatte procedure non sono ascrivibili alla portata ed alla storia della Cgil, sindacato al quale lo scrivente risulta peraltro a tutt’oggi iscritto”.