"Illegittime le norme in Sicilia sul ripiano delle quote di disavanzo" - Live Sicilia

“Illegittime le norme in Sicilia sul ripiano delle quote di disavanzo”

Sentenza della Consulta. Tozzo: "Nessuna conseguenza"
REGIONE
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ROMA – La Corte costituzionale, con sentenza n. 120, ha accolto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana, nel corso del giudizio di parifica del rendiconto per l’esercizio finanziario 2021.

In questa occasione, il Collegio ha anche ribadito che il giudizio di costituzionalità è autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende di fatto, successive all’ordinanza di rimessione e relative al rapporto dedotto nel processo principale.

Lo rende noto l’ufficio stampa della Consulta. La Corte ha anzitutto ritenuto non fondati i profili di inammissibilità eccepiti dalla difesa della Regione Siciliana che aveva medio tempore impugnato la delibera di parifica delle Sezioni territoriali innanzi alla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione (sentenza n. 270 del 2020).

Nel merito, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, vigente ratione temporis, che consentiva alla Regione Siciliana il ripiano delle quote di disavanzo pregresse in dieci anni e di sospenderne per un anno il recupero. Sulla scorta del proprio precedente emesso in relazione a norme analoghe (sentenza n. 9 del 2024), la Corte ha affermato che, in una situazione già precaria per le finanze pubbliche siciliane, la normativa censurata, anziché favorire un percorso responsabile di contrazione della spesa, ne consentiva un indebito ampliamento.

La normativa dichiarata incostituzionale è stata ritenuta in grado di ripercuotersi sui già delicati equilibri di bilancio regionali, presidiati dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., nonché sugli interdipendenti principi di copertura della spesa, di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale.

La Corte ha ricordato altresì che l’illegittimo ampliamento della capacità di spesa dell’Ente impatta negativamente anche sui conti nazionali ove confluiscono le risultanze della contabilità regionale e, pertanto, ostacolano la realizzazione degli obiettivi macroeconomici nazionali e di quelli concordati in sede europea e sovranazionale.

La Regione: “Nessuna conseguenza”

“Nessuna conseguenza dal punto di vista finanziario per la Regione siciliana”. Lo dice Ignazio Tozzo, ragioniere generale della Regione Siciliana, commentando la sentenza della Consulta. “Bisogna distinguere l’effetto processuale da quello sostanziale – continua Tozzo -. Giuridicamente la Corte dei conti avrà avuto anche ragione sul non potere differenziare il disavanzo di 400 milioni del 2021, e oggi la Consulta lo ribadisce con la sentenza, ma bisogna tenere conto che il giudizio si riferisce a una norma che non c’è più, che è stata abrogata autonomamente dalle Regione”.

“Un problema superato da tempo, con la modifica stabilita in commissione paritetica, di nomina del governo, e in accordo ministero dell’Economia e Finanza – aggiunge -. Certamente – conclude il ragioniere generale della Regione – dispiace sotto il profilo giuridico, ma la sentenza riguarda una norma nazionale, che ha avuto anche effetti sulla Regione, ma che è stata abrogata. Nel 2024 recupereremo 1,5 miliardi di euro nel corso del rendiconto 2023, 2,1 miliardi li abbiamo recuperati in quello del 2022. Stiamo facendo un’operazione monstre sul recupero del disavanzo che toccava 7 miliardi nel 2020”.


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