"Io disabile senza giustizia". Se il tribunale non basta

“Io disabile senza giustizia”|Se il tribunale non basta

Licenziato dopo 11 anni, il Tribunale lo reintegra, ma non è sufficiente. I particolari.

ACI CASTELLO – Licenziato dopo 11 anni. Mandato via per soppressione del posto al quale era addetto dal 2005. È la storia di Massimo Bonaccorso, 47enne disabile al 75% e del tira e molla giudiziario con l’azienda, Agesp spa, che lo ha messo alla porta. Dopo il licenziamento scatta infatti l’iter giudiziario da parte del lavoratore: nel 2020 arriva l’ordinanza di reintegro da parte del giudice del lavoro, ma la società si oppone.

Il licenziamento

Massimo Bonaccorso, viene assunto dell’azienda nel dicembre.2005, in quota disabili, come addetto al magazzino. Il 28 novembre 2016, la società invia al lavoratore il preavviso di licenziamento. Che diviene effettivo nel febbraio del 2017.

Un avviso che arriva dopo la richiesta da parte dell’azienda di un incontro con la Cgil per discutere della questione. “Stante la riorganizzazione aziendale nel cantiere di Acicastello -si legge nella ricostruzione inserita nell’ordinanza del giudice – viene soppresso il magazzino e, pertanto, si è proceduto a valutare la possibilità di reimpiego del Sig. Bonaccorso Massimo in altra posizione lavorativa. Le possibilità che vengono offerte – “operatore ecologico, addetto alla guida di mezzo patente B per la raccolta dei rifiuti porta a porta, trasferimento presso sede società dove è stato riorganizzato il magazzino…” vengono però rifiutate.

“Con nota del 21 novembre 2016, la Agesp ha confermato l’insussistenza di alternative alle possibilità lavorative prospettate, se non previo il licenziamento di altro personale” – si legge ancora. Dunque l’azienda non ha possibilità di inserire Bonaccorso.

Tentativo di conciliazione

A dicembre si svolge un primo incontro in sede conciliativa, seguito da un secondo. “In tale occasione – riporta l’ordinanza – non è stato raggiunto un accordo tra le parti e la Agesp ha ribadito di non potere destinare il Bonaccorso ad altra attività diversa da quelle già prospettate, sicché con raccomandata del 30 gennaio 2017 ha comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con decorrenza dal primo febbraio 2017”.

L’ordinanza del lavoro

Bonaccorso presenta ricorso contro il licenziamento. Il giudice, Giuseppe Giovanni Di Benedetto, il 30 aprile 2020, dispone il reintegro, motivando l’ordinanza. Bonaccorso non viene reintegrato perché licenziato ingiustamente, né per ritorsioni – come sostenuto dal lavoratore. La società non avrebbe rispettato la quota disabili prevista dalla legge. Da qui la decisione.

La causa

Come si legge nell’ordinanza, “la causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale”. Il giudice ricostruisce come, avendo la società chiuso il magazzino di Aci Castello e riorganizzato l’azienda non prevedendone la sostituzione, nonché avendo proposto altri impieghi a Bonaccorso, afferma che “il licenziamento de quo risulta sufficientemente motivato sia nella “comunicazione ex art. 7, commi 1 e 2 Legge 604/1966” del 28.11.2016, indirizzata anche al lavoratore ed espressamente richiamata nel “preavviso di licenziamento” di pari data, sia nella comunicazione finale di licenziamento”.

Legge sui disabili 68/1999

Al contrario, “va esaminata e accolta la domanda di annullamento del licenziamento per il mancato rispetto della quota obbligatoria di lavoratori disabili stabilita dall’art. 3 della legge n. 68/1999 – prosegue l’ordinanza dove si legge ancora che, “sia per l’anno 2016 sia per il 2017 la Agesp non aveva in organico un numero sufficiente di appartenenti alla categoria protetta in parola, risultando una scopertura complessiva di sette unità al 31.12.2016 e una scopertura complessiva di una unità al 31.12.2017, in difetto peraltro di specifica allegazione e prova del rispetto della predetta quota di disabili alla data del preavviso di licenziamento e a quella dell’effettiva cessazione del rapporto di lavoro”.

Licenziamento ritorsivo

Bonaccorso è comunque convinto che il licenziamento sia avvenuto per cause personali. E lo scrive nel ricorso. Ma il giudice si pronuncia anche in questo caso. “In base alla ricostruzione sopra effettuata, come detto, gli elementi del compendio probatorio formatosi a seguito di istruttoria depongono in senso avverso alla tesi attorea – si legge nell’ordinanza – essendo emerso che l’Agesp ha proceduto al licenziamento in occasione della chiusura del cantiere di Aci Castello e della riorganizzazione conseguente allo spostamento nel cantiere di San Gregorio, ove manca una posizione di magazziniere come quella svolta dal ricorrente. Va, quindi, prima facie disatteso il motivo di impugnazione concernente il carattere discriminatorio del licenziamento”.

Il ricorso di Agesp

Nel maggio del 2020 Agesp si oppone all’ordinanza e presenta ricorso. La tesi avanzata dai legali dell’azienda è quella che “il principio di diritto di cui alla legge 68/1999 deve essere interpretato non come esplicitato nell’ordinanza, bensì nel senso che il datore di lavoro il quale non abbia coperto integralmente i posti riservati agli invalidi in azienda secondo l’aliquota di legge è tenuto, per l’ipotesi di licenziamento per soppressione del posto di lavoro, a mantenere in servizio l’invalido anche se in posizione meno produttiva rispetto a quella soppressa, cui l’invalido era in precedenza addetto, a meno che non fornisca la prova, come nella specie della mancanza assoluta nell’ambito dell’intera azienda di mansioni compatibili con lo stato di invalidità – si legge. Ma non può imporsi al datore ove si verifichi tale impossibilità di mantenere in servizio l’invalido in un posto di lavoro assegnato ad altro dipendente, così estromettendo quest’ultimo”.

Dunque, “il licenziamento deve ritenersi legittimo per impossibilità di utilizzo e di inserimento all’interno dell’azienda per mancanza assoluta di mansioni compatibili con il suo stato di invalidità”

Dopo il reintegro, la sospensione

Il 20 maggio, Agesp chiede al lavoratore di sottoporsi a visita medica. Nella lettera inviata afferma che “svolgerà la propria attività lavorativa presso il cantiere del castello con la mansione di operatore ecologico/autista patente B”. Secondo quanto riportato da Bonaccorso, la visita medica viene effettuata a Palermo il dottor Massimiliano Cascio dichiara il lavoratore “idoneo permanente”. Non così però secondo L’azienda che, il 17 luglio del 2020, invia una PEC all’uomo nella quale, nonostante il reintegro, Bonaccorso viene sospeso per via della dichiarazione di inidoneità permanente da parte del medico aziendale. In seguito a conferma di inidoneità da parte dell’Asp, il lavoratore viene sospeso, senza stipendio.

Di fronte a quanto scritto dalla ASP, con nota del 13 luglio del 2020 che conferma l’inidoneità, Bonaccorso presenta ricorso allo Spresal ASL Catania “Durante la sua compilazione dei vari moduli e delle varie domande poste, la visita (del dottor Cascio) è stata improntata sulla mansione di operatore ecologico autista con patente “B” – denuncia Bonaccorso. Mansione mai ricoperta dallo scrivente e decisa unilateralmente dall’AGESP in barba al vigente CCNL-FISE Assoambiente e al vigente art. 2103 del C.C. Il 29.05.2020, il dott. Cascio, mi inviava con pec il giudizio di idoneità alla mansione” – conclude Bonaccorso che continua a sperare di poter avere ancora un lavoro.

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