Centri per l'impiego, una domanda del concorso era sbagliata

Centri per l’impiego, una domanda del concorso era sbagliata

Lo ha rilevato il Tar che ha accolto il ricorso di un escluso

Uno dei quesiti del concorso per potenziare i Centri per l’impiego era sbagliato. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale di Palermo e la Regione dovrà assumere un giovane concorrente.

La Regione siciliana ha bandito un concorso per l’assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D). Di questi 119 erano per il profilo di “Specialista amministrativo contabile”.
Il bando prevedeva una preselezione dei candidati sulla base dei titoli ed una successiva prova scritta. Per superarla il punteggio minimo era 21.

I motivi del ricorso

M.M., palermitano di 32 anni, si è fermato a 20,85 ed è stato escluso dall’elenco degli idonei. Ha fatto ricorso con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, I legali hanno evidenziato come l’orientamento giurisprudenziale prevede che ciascun quesito a risposta multipla debba prevedere con certezza una risposta univocamente esatta. Cosa che non è avvenuta per una domanda di informatica.

I difensori ha anche rilevato che sono rimasti non assegnati 38 posti che la Regione intenderebbe coprire con un nuovo concorso. ll Tar ha accolto il ricorso, il candidato deve essere assunto.

La domanda della discordia

La domanda della discordia era la numero 24: «Quale, tra i seguenti strumenti, è normalmente utilizzato per identificare univocamente il mittente di un messaggio di posta elettronica?». Le risposte previste erano: «La firma digitale» (che è quella ritenuta corretta dalla Commissione); «L’indirizzo IP da cui è stato
inviato il messaggio» (che è quella ritenuta corretta dal ricorrente); «Il campo bcc».

Il candidato escluso ha spiegato che l’utilizzo della firma digitale nel corpo di una email, pur essendo un’attività possibile con determinati applicativi informatici, è tutt’altro che un’attività “normale” per
l’identificazione univoca del mittente del messaggio di posta elettronica.

Cosa dicono i giudici sul concorso

“L’impossibilità di addivenire a una risposta univocamente corretta a tale (mal posto) quesito – scrive il Tar (presidente Federica Cabrini, relatore Fabrizio Giallombardo) è stata peraltro espressamente ammessa dallo stesso ricorrente nella citata memoria di replica, in cui egli ha affermato che «nessuna delle opzioni
proposte contempla una modalità davvero comune di riconoscimento del mittente»”.


Partecipa al dibattito: commenta questo articolo

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI