PALERMO – I soli fatti penalmente rilevanti, specie se risalenti nel tempo, non possono fare scattare una interdittiva antimafia.
Il consiglio di giustizia amministrativa ribalta il verdetto di primo grado e dà ha ragione ad un imprenditore agricolo.
Nel 2000 quest’ultimo aveva patteggiato una condanna a due anni per favoreggiamento aggravato in favore del capomafia di Caccamo Nino Giuffrè, poi divenuto collaboratore di giustizia, e intestazione fittizia di beni.
Nel 2007 il Tribunale per le misure di prevenzione aveva respinto la proposta di applicazione della sorveglianza speciale e del divieto di soggiorno perché la pericolosità sociale non poteva essere desunta solo dai fatti per cui l’imputato aveva patteggiato, ottenendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Da allora l’uomo non ha più avuto frequentazioni con pregiudicati. Successivamente il prefetto emanò un interdittiva perché dopo la condanna non era intervenuta una sentenza di riabilitazione.
Il Cga, presieduto da Rosanna De Nictolis, si è concentrata sul tema della sospensione condizionale della pena. Nel ragionamento seguito dal consigliere relatore, Antonino Caleca, si ricorda che “la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione, né di impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblici o privati, né per il diniego di concessione di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa”.ù
Né il codice antimafia del 2011 né la legge spazzacorrotti del 2019 hanno apportato modifiche sostanziali all’istituto della sospensione della pena. Da qui la conclusione che “non sussistono nel caso preso in esame le condizioni per emettere la comunicazione interdittiva. L’imprenditore può continuare la sua attività senza limitazioni. Il Cga ha dato ragione al legale della difesa, l’avvocato Luciano Termini, riformando l’ordinanza del Tar e incidenza sulla giurisprudenza. Si tratta di un caso destinato a fare scuola.

