Parte il conto alla rovescia per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle. Il termine scade al 30 aprile 2023. Lo comunica l’Agenzia Entrate-Riscossione che consiglia di attivarsi in anticipo per evitare “i rallentamenti dei sistemi informatici per l’alto traffico degli ultimi giorni”.
La rottamazione quater riguarda “dei debiti affidati in riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022”. Bisognerà versare , “il debito residuo senza sanzioni, interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, le multe stradali non pagheranno interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
Sarà possibile pagare l’importo delle cartelle in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. Il piano di rateizzazione viene infatti scelto dal contribuente che aderisce all’accordo. Presentata la domanda per la “Definizione agevolata”, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
La domanda – spiega l’Agenzia Entrate-Riscossione – può essere presentata esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel). All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione più facilmente cliccando semplicemente, dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. Cosa che dovrà fare invece chi sceglie l’area “pubblica” senza Spid, Cia o Cns.
Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è disponibile per tutti il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla Definizione agevolata.
Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.
Per chi sceglie la rateizzazione in più tranche, le prime due saranno di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute e avranno scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, se ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.