PALERMO – Le ferite dell’anima non si rimarginano, ma almeno due donne non subiscono la beffa di dovere pagare la cartella esattoriali per le spese del processo sulla morte della sorella.
Nel 2017 presentarono una denuncia. Ritenevano che la parente avesse subito vessazioni sul posto di lavoro che le avrebbero provocato “uno stato di paura e di prostrazione psicofisica culminato nel suicidio”.
Il processo
La vittima lavorava in un’importante azienda farmaceutica. Un dirigente finì sotto processo e fu assolto. Un altro archiviato in fase di indagini preliminari. Non furono trovati i riscontri necessari alle ipotesi che i frequenti cambiamenti della città di lavoro in poco tempo, i ritmi frenetici e le tensioni quando decise di fare causa all’azienda fossero stati alla base del tragico gesto.
La donna disse che non poteva allontanarsi dalla Sicilia per accudire la madre affetta da un grave handicap. L’azienda sostenne di non essere stata messa a conoscenza dei problemi di salute e che la dipendente aveva accettato volontariamente il trasferimento.

A distanza di anni alle due sorelle, parte civile nel processo, sono state notificate due cartelle esattoriali per complessivi novemila euro. Gli avvocati Mauro Torti e Corrado Nicolaci le hanno impugnate davanti al giudice di pace Maria Spagnolo che ha dichiarato “cessata la materia del contendere”.

Le cartelle “sono state erroneamente iscritte a ruolo”. Le somme sono “non dovute poiché non fondate su alcun titolo, ed in particolare non riconducibili alla sentenza dal momento che questa non conteneva alcuna statuizione di condanna alle spese processuali nei confronti delle ricorrenti”.
Cartelle esattoriali errate
Il giudice di pace scrive che “è palese che la quantificazione del debito errata sia stata effettuata da Equitalia Giustizia pur in presenza di sentenza di primo grado che nulla addebitava alle due odierne opponenti, parti civili nel procedimento a carico di altro soggetto”.
Ed ancora: “Certamente non potevano essere debitrici delle spese dell’intera fase di indagini e processuali, in assenza di provvedimento giurisdizionale che lo statuisse. Pertanto, le dette spese devono ritenersi definitivamente imputate in capo all’Erario
pubblico”.