Non è colpevole di violenza sessuale. Una sentenza ribaltata dopo due condanne in primo grado e in appello e l’annullamento con rinvio della Cassazione. La Corte d’Appello di Catania ha assolto un catanese incensurato – dopo un processo andato avanti per 12 anni – che era stato denunciato e accusato dalla sua (ex) compagna di plurimi e orripilanti abusi anche sotto l’occhio dei suoceri, che li avevano ospitati a casa. L’imputato avrebbe costretto l’ex fidanzata fino a 20 rapporti sessuali al giorno, imponendole di imitare le scene di alcuni film porno. Un racconto quello della donna che avrebbe avuto diversi spazi di contraddizione rilevati nei motivi d’appello dalla difesa, ma che non sarebbero stati ‘motivati’ e ‘valutati’ adeguatamente secondo la Cassazione dai giudici catanesi.
Vizi che hanno portato i giudici ermellini ad annullare il verdetto e chiedere ad un altra sezione di valutare le prove a carico dell’uomo. E cosi da una sentenza del Tribunale a 6 anni di reclusione e il pagamento di di 25 mila euro come risarcimento, si è arrivati a una conferma in appello con una ‘motivazione’ però riscritta rispetto al primo grado. Una duplice condanna – cosiddetta doppia conforme – però è stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione evidenziando le mancate argomentazioni sui motivi d’appello della difesa, rappresentata dall’avvocato Eleonora Baratta.
Nell’appello bis i procuratori generali Antonio Nicastro e Miriam Cantone hanno chiesto alla Corte d’Appello di assolvere l’imputato. Richiesta che è stata accolta dalla Corte d’Appello che lo ha assolto. “È stato posto fine all’incubo ultradecennale – commenta Baratta – di una vittima delle storture della giusta lotta alla violenza sulle donne o del cosiddetto codice rosso et similia, che presuppongono la prevalente attendibilità femminile, sempre e comunque, se persona offesa di reati familiari o a sfondo sessuale a carico maschile”. “Maggiore fiducia – continua la penalista – che ha ragione di esistere, soprattutto in questo tipo di delitti, in giurisprudenza, ma che deve essere comunque accompagnata da un esame approfondito e rigoroso della presunta parte lesa”