PALERMO – L’interdittiva antimafia della “Croce Sana” va sospesa in attesa del giudizio di merito. Il Consiglio di giustizia amministrativa ribalta la decisione del Tar che aveva respinto la richiesta di sospensiva dell’associazione che gestisce il servizio privato di ambulanze.
Il boss di Misilmeri
Ad emettere l’interdittiva, lo scorso maggio, è stato l’allora prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta. In due inchieste antimafia era emerso l’interesse nel settore di Cosimo Michele Sciarabba, mafioso di Misilmeri. Avrebbe fatto valere il peso mafioso e la parentela con la famiglia del capomafia detenuto di Porta Nuova, Alessandro D’Ambrogio, che ha una tradizione antica nei servizi funebri. Sciarabba si sarebbe accaparrato le cosiddette “eccedenze” del 118. La Seus, quando non ha mezzi disponibili, gira le chiamate della centrale operativa alle società private convenzionate.
La tesi difensiva
Secondo i legali della “Croce Sana”, gli avvocati Alessandro Finazzo e Sandro Geraci, non c’è stata “tempestiva comunicazione al soggetto interessato della ritenuta sussistenza a suo carico dei presupposti per l’adozione dell’informativa interdittiva antimafia”. In sostanza i vertici dell’associazione non si sono sono potuti difendere.
La legge è cambiata nel 2021. La vecchia norma considerava preminente l’interesse di garantire con assoluta immediatezza la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto il prefetto poteva emettere la diffida senza in alcun modo “allertare” preventivamente il destinatario e senza concedergli la possibilità di illustrare le proprie ragioni difensive. La norma oggi in vigore, sulla base di alcune sentenze della Corte di giustizia europea e del Consiglio di Stato, ha introdotto il “contraddittorio nel procedimento di rilascio dell’interdittiva antimafia”.
Il prefetto deve informare il soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Se non lo fa viene violato il diritto di difesa. Solo in un caso è sollevato dall’onere, quando ricorre il presupposto della celerità. Cosa che il Consiglio di giustizia amministrativa (presidente Ermanno de Francisco, giudice relatore Antonino Caleca) non ha riscontrato. L’interdittiva viene sospesa, applicarla senza contradditorio prova un danno che rischia di essere irreparabile ancora prima che venga deciso il merito del ricorso.