PALERMO – La Corte dei Conti ha assolto un dirigente della Regione siciliana – C. C. sono le sue iniziali – nominato commissario ad acta dell’organo amministrativo e facente funzione direttore generale di organo partecipato regionale. Secondo la Procura contabile, il commissario avrebbe provocato un erariale perché, nonostante la temporaneità dell’incarico, aveva affidato due procedure per sgomberare alcune aree da mezzi vecchi e abbandonati. La tesi dei pm contabili riteneva che il dirigente avesse agito in combutta con il responsabile unico del procedimento.
La difesa del commissario ha eccepito “l’assenza del nesso eziologico tra la condotta e il danno, dal momento che la condotta antigiuridica, foriera di danno erariale, si è annidata in una fase di competenza esclusiva del Rup in cui il commissario, limitandosi a verificare, come richiesto dalla normativa, la regolarità formale degli atti, in presenza dei visti di regolarità tecnica e contabile, ed in assenza di macroscopici errori, approvava i relativi atti con le relative determine”.
Ed ancora i legali hanno escluso il concorso doloso nel danno. È vero che il suo incarico era temporaneo ma io dirigente aveva la competenza per attuare lo sgombero senza il quale si sarebbe intaccato il “buon andamento della pubblica amministrazione”. Anche perché la presenza dei materiali di risulta impediva l’utilizzo dei siti. Uno di essi, infatti, dopo essere stato ripulito, fu dato in concessione ad una associazione per il banco alimentare durante l’emergenza Covid.
La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, presieduta da Anna Luisa Carta, relatore Raimondo Nocerino, ha accolto la tesi della difesa composta dagli avvocati Michele Cimino, Teo Caldarone, Giulia Seminara e Oscar Di Rosa. Il danno erariale è insussistente sotto il profilo dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo. Ed infatti, nella sentenza, si legge “Esclusi il concorso doloso … e la prospettata illegittimità degli atti prodromici alle procedure di affidamento a questi esclusivamente riconducibili, il Collegio, infine, ritiene insussistente l’elemento soggettivo della colpa grave […] in considerazione della specifica fase in cui si è annidata la condotta antigiuridica causativa del danno contestato vale a dire quella di svolgimento delle procedure di affidamento che, unitamente alla predisposizione dell’avviso pubblico […], è stata presidiata dal RUP non risulta minimamente dimostrato che le decisioni … di disporre lo sgombero dei compendi ESA abbiano orientato l’operato del RUP in senso antigiuridico, imprimendogli una qualche efficacia causale rispetto al risultato diseconomico prodottosi (che dipende, si ripete, da una sottostima dolosa dei materiali)”.
Ed ancora che “La serie degli atti e provvedimenti appena richiamati si fondano, infatti, sui pareri di regolarità tecnico-contabile resi dall’apparato amministrativo e/o fanno proprie le relazioni del RUP ed i contributi istruttori che esse recano. Tale complessiva evenienza, unitamente alla peculiare natura tecnica delle criticità che avvincono il prodursi del nocumento erariale nonché ed alla connotazione dolosa della condotta del RUP”.