PALERMO – Ha diffuso illegittimamente i dati sensibili di una novantina di persone. Per questo motivo, la Corte dei conti siciliana è stata condannata a un risarcimento complessivo di oltre 220 mila euro. Una somma frutto di diverse sentenze che portano la firma il calce del giudice Fabrizio Lo Forte, della prima sezione civile del Tribunale di Palermo.
Sentenze con le quali il magistrato ha accolto il ricorso di 92 persone difese dall’avvocato palermitano Nino Bullaro. I ricorrenti, che erano stati a vario titolo attori in procedimenti relativi al trattamento pensionistico, hanno lamentato la pubblicazione sul sito ufficiale della Corte dei conti di notizie riguardanti anche il loro stato di salute.
La causa riguarda fatti che erano apparsi sul sito della sezione giurisdizionale tra il 2004 e il 2007 e che sono stati oggetto di un lungo contenzioso. Il tribunale, infatti, inizialmente aveva respinto il ricorso. Ma la Cassazione ha ribaltato quella decisione, rinviando al tribunale il procedimento per la quantificazione del danno. Un risarcimento che, dal punto vista economico è poco più che simbolico: circa due mila euro a testa per i 92 ricorrenti. Ma che afferma un principio molto importante: la segretezza di alcune informazioni personali. Un risarcimento al quale va aggiunta la condanna alle spese legali e processuali, per oltre 45 mila euro.
Per la Corte di cassazione, quindi, va ritenuta illecita la pubblicazione di quelle notizie, in quanto afferenti “dati personali idonei a rivelare lo stato di salute della persona”. Dati che per legge non possono essere diffusi. Un principio, ricorda il giudice Lo Forte “non suscettibile di deroga per necessità di informazione giuridica”. La Corte dei conti, invece, si annota nella sentenza ha diffuso “alcuni dati concernenti lo stato di salute dei ricorrenti e, in particolare, determinate condizioni patologiche dalle quali gli stessi risultavano affetti, analiticamente descritte mediante il riferimento alla documentazione allegata ai relativi ricorsi proposti alla Corte dei Conti in vista del riconoscimento di trattamenti pensionistici, contenuti nella motivazione delle sentenze definitive degli anzidetti procedimenti”.
Per la quantificazione del danno, però, il giudice ha considerato anche alcuni aspetti relativi alla potenziale diffusione della notizia che, trovandosi pubblicata su un sito che solitamente è raggiunto solo da “addetti ai lavori”, avrebbe comunque ristretto “estremamente l’area dei soggetti potenzialmente interessati alla relativa consultazione, tendenzialmente escludendo soggetti non specializzati ovvero comunque non operanti nel settore giuridico di riferimento”.