Discarica Valanghe d’Inverno |Cga annulla diniego dell’Aia - Live Sicilia

Discarica Valanghe d’Inverno |Cga annulla diniego dell’Aia

La Oikos ottiene il via libera per ottenere il rilascio dell'autorizzazione integrale ambientale.

CATANIA – Nulla nega la concessione dell’autorizzazione integrale ambientale. Il territorio di Motta Sant’Anastasia presenta tutte le caratteristiche per allocare una discarica. Lo ha stabilito il Consiglio di Giustizia amministrativa di Palermo che si è espresso sui profili di merito inerenti l’impugnazione da parte della società Oikos dell’ordinanza con cui il Tar in primo grado aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego di rinnovo dell’Aia del 2009. Ovvero la “licenza” di cui disporre per mantenere in esercizio l’impianto. Un nuovo ‘colpo di scena’ destinato a riaccendere nuove polemiche a proposito della discarica incuneata fra i territori di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia.

La pronuncia 0184/2017 del Collegio del Cga presieduto dal presidente, Claudio Zucchelli, risale al 15 marzo scorso, ma la sentenza inappellabile e definitiva è stata pubblicata ieri nel sito della Giustizia amministrativa.

Secondo i giudici di Palermo, la Regione nel documento di diniego di rinnovo dell’Aia non chiariva affatto le motivazioni urbanistiche di non conformità. “Si deve escludere – si legge – che il provvedimento regionale impugnato possa trovare legittimo fondamento nella riscontrata non conformità urbanistica della precedente A.I.A del 2009, come ritenuto invece dal T.A.R”. In buona sostanza, il Consiglio afferma inoltre che la decisione disposta dal Tar di Catania (sentenza del Tar di Sicilia 1810/2015) presentava “una grave lacuna” di giudizio perché non rilevava “i profili illegittimi del provvedimento”. 

Le ragioni del no espresse dal Tar risalivano all’approvazione nel 2006 del P.R.G di Motta Sant’Anastasia che prevedeva un’area del territorio da destinare alla realizzazione di una discarica di soli semplici inerti; A tale P.R.G. era stata apportata una variante urbanistica proprio allo scopo di cambiare la destinazione d’uso dell’impianto di smaltimento di inerti solidi a una nuova finalizzata anche al conferimento di rifiuti solidi urbani. Ma quell’autorizzazione, come ribadivano i giudici amministrativi del Tar – era stata ottenuta tramite un “procedimento viziato per la mancata partecipazione ad esso del Dipartimento Urbanistica dell’A.R.T.A., mai convoltovi nonostante occorresse attivare la procedura di variante urbanistica”. La normativa però prevede che l’adozione di una variante urbanistica scatti automaticamente all’approvazione regionale del progetto. Ciò avviene anche nel caso in cui quell’area sia effettivamente incompatibile con la destinazione d’uso: l’area di Motta Sant’Anastasia dove è presente la discarica Oikos, destinata dal Prg al conferimento dei soli inerti edili, era invece “soggetta a dei precisi vincoli geologici e idrogeologici”.

I giudici del Cga concludono che il provvedimento di diniego del rinnovo dell’Aia emesso dalla Regione “poggia solo sulla considerazione dell’illegittimità urbanistica della precedente A.I.A., in quanto rilasciata sulla base di una conformità urbanistica all’epoca erroneamente attestata e senza il preventivo parere dell’Assessorato regionale competente. Il diniego – precisano – non fa pertanto riferimento a effettive esigenze urbanistiche, ambientali né di tutela della salute e della sicurezza, che peraltro nemmeno emergono dagli atti del procedimento”.

Secondo i giudici dei Consiglio il provvedimento di diniego dell’Aia non avrebbe, inoltre, dato alcun conto della sottile differenza che esiste fra le due categorie di rifiuti: inerti e Rsu. Si tratta, infatti, di tipologie molto vicine e simili, la cui variazione non può essere causa di nuove criticità urbanistiche nell’area. Pertanto le motivazioni di una presunta non conformità urbanistica dell’Aia per quella porzione di territorio non potevano “limitarsi a registrare la diversità della destinazione urbanistica dell’area interessata” (a discarica di inerti, piuttosto che di rifiuti non pericolosi), né l’irregolarità sotto il profilo urbanistico dell’A.I.A. del 2009, “bensì avrebbe – si legge – dovuto indicare le precise ragioni ed interessi urbanistici sostanziali che eventualmente esigevano”, ragioni sostanziali “che nemmeno il rappresentante dell’Assessorato regionale competente aveva però espresso”.

La Oikos – assistita dai legali Giovanni Immordino e Rocco Mauro Todero – ottiene dunque il via libera per tenere in vita l’impianto. Il diniego al rinnovo delle autorizzazioni integrali ambientali era stato disposto il 22 luglio 2013 dall’ex direttore generale dell’assessorato all’Energia, Marco Lupo. Provvedimento che scaturì nell’ambito delle risultanze emerse da un’indagine interna sul sistema ambientale di gestione e smaltimento dei rifiuti avviata dall’ex assessore regionale all’Energia, Nicolò Marino.

 

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