Respinto l’appello cautelare della Confcommercio sulla ZTL a Palermo. Con ordinanza di oggi il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto l’appello cautelare di Confcommercio Palermo, confermando l’ordinanza del TAR dello scorso 26 febbraio, che aveva fatto salva la ZTL notturna. Nell’ordinanza il CGA accoglie gli argomenti difensivi avanzati dal Comune, da un gruppo di 75 tra residenti e operatori economici, assistiti dall’avvocato Luigi Raimondi, nonché da AMAT (avvocato Salvatore Raimondi).
Confcommercio, con una memoria depositata il 17 giugno, aveva sostenuto che sussisterebbe un pregiudizio grave ed irreparabile per le imprese ricorrenti, nonostante la ZTL di Palermo sia sospesa dal 22 marzo, “alla luce della già dichiarata volontà del Comune di ripristinare la misura senza ulteriore istruttoria e senza ulteriore preavviso. L’interesse alla tutela cautelare persiste in particolare per le imprese ricorrenti e per quelle comunque rappresentate da Confcommercio, poiché la semplice situazione di precarietà e incertezza derivante dalla dichiarata volontà dell’Amministrazione di riattivare il provvedimento in data imprecisata, inibisce la capacità di programmazione degli investimenti e delle attività economiche, con immediata lesione della loro sfera giuridica, a prescindere dalla momentanea, precaria, sospensione dell’attuazione della ZTL”.
A tale argomento si sono opposti gli abitanti del centro storico difesi da Luigi Raimondi, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza della istanza di sospensione poiché il provvedimento è attualmente sospeso, ed aggiungendo “gli appellanti ben avrebbero potuto domandare un rinvio della camera di consiglio in attesa di una eventuale riattivazione della ZTL Centrale. Ciò sarebbe stato tanto più opportuno se si considera che a giorni appariranno le sentenze del TAR relative ai ricorsi r.g 773/2016 (Merighi e c.ti) ed r.g. 3174/2016 (Cerniglia e c.ti) avverso i provvedimenti istitutivi della ZTL Centrale di Palermo”.
Il Cga ha accolto questa eccezione, statuendo che è “insussistente il pregiudizio grave ed irreparabile, attesa l’attuale sospensione della ZTL cd. notturna (che viene in rilievo nel presente giudizio, quale estensione dei precedenti provvedimenti adottati dal Comune di Palermo, impugnati con i ric. rubricati con numeri R.G. 773 e R.G. 3174 del 2016, chiamati in udienza avanti al T.A.R. Sicilia il 9 giugno 2020)”.
Per quanto concerne la ZTL diurna, il 15 giugno il TAR ha emanato un’ordinanza nella quale, nutrendo dubbi, sull’ammissibilità di uno dei due ricorsi ha ritenuto “necessario sottoporre al contraddittorio con le parti la questione preliminare di ammissibilità del ricorso, poiché dallo stesso non emergono chiaramente le distinte posizioni sostanziali dei numerosi ricorrenti rispetto alla pluralità degli atti impugnati e la conseguente lesività di questi ultimi su situazioni giuridiche soggettive particolari dei primi in termini di attualità e concretezza, con i conseguenti dubbi che si pongono in merito tanto alla legittimazione al ricorso quanto all’interesse ad agire”.
“Dopo il Tar anche il Cga dà ragione al Comune di Palermo: la ZTL notturna è legittima. Una buona notizia per la città, per chi sta investendo sulla mobilità sostenibile e chi vuole una città vivibile ed ecologica. Pedonalizzazione e ZTL stanno migliorando la città”. Così commenta l’assessore Giusto Catania.