Per indire il referendum popolare di sfiducia al sindaco e al presidente della Provincia bisognerà raccogliere le firme di almeno un terzo dei votanti dalla consultazione elettorale. Altro strumento è la mozione di sfiducia che potrà essere presentata dai 2/3 dei consiglieri comunali e provinciali. E’ quanto prevede una norma contenuta nella bozza trasmessa ed esaminata stamani dalla commissione Affari istituzionali dell’Ars che ha indicato agli uffici di predisporre il testo all’ordine del giorno della seduta di martedì prossimo. Ciò che potrebbe diventare la riforma della legge elettorale per gli enti locali.
La sfiducia. Il ricorso al referendum si potrà fare, secondo l’ipotesi al momento al vaglio, non prima di 30 mesi dal mandato e nemmeno sei mesi prima la conclusione naturale dell’amministrazione. La raccolta di firme dovrà essere completata entro 90 giorni dalla richiesta della consultazione e il voto dovrà tenersi nei successivi 90 giorni. Se l’amministratore sarà sfiduciato decadrà anche il consiglio, per cui, dopo la fase di commissariamento, si andrà a nuove elezioni.
Il presidente della commissione, Riccardo Minardo (Mpa), spiega all’Ansa, che su alcuni punti la maggioranza ha già una linea condivisa. Oltre al referendum per la sfiducia degli amministratori, Minardo cita la scheda unica col voto confermativo per sindaco (presidente Provincia) e consigliere, l’eliminazione dell’incompatibilità tra il ruolo di assessore e quello di consigliere con l’obbligo in giunta di non superare il tetto del 50% di componenti col doppio incarico e di prevedere una figura di genere.
Confermata la norma sulla distribuzione dei seggi tra maggioranza e opposizione nei comuni con meno di 3 mila abitanti: 8 a 4 (al momento è 7 a 5). Previsto anche l’obbligo per il sindaco di essere presente in aula per la relazione semestrale. Cassata, invece, la norma che estendeva il maggioritario ai comuni sopra i 15 mila abitanti, rimarrebbe dunque la soglia attuale dei 10 mila abitanti. Rimane aperta la discussione sulla preferenza: singola o multipla.