Antitrust, multa milionaria a Tim: istruttoria contro Wind Tre - Live Sicilia

Antitrust, multa milionaria a Tim: istruttoria contro Wind Tre

Servizi non richiesti e a pagamento, che ledono il Codice del consumo

Quell’aumento della tariffa cellulare non si deve fare. Non con quelle modalità, almeno. Per questo motivo l’Antitrust ha sanzionato Tim per 2,1 milioni di euro e aperto una istruttoria su Wind Tre, in entrambi i casi per aumenti comunicati agli utenti via sms.

Tim, scrive Antitrust, ha comunicato via sms che “a partire dal 1° settembre 2022, per le mutate condizioni di mercato” avrebbe applicato un incremento, fino a 2€, del costo mensile di alcune offerte mobili per clienti ricaricabili”; “per tali offerte i Giga sarebbero aumentati da un minimo di 30 Giga/mese fino a Giga illimitati sin dal momento della ricezione di un SMS informativo contenente tutti i dettagli delle variazioni; “i clienti destinatari della manovra avrebbero potuto mantenere invariata la loro offerta inviando un SMS gratuito al 40916 con testo INVAR ON entro il 31 luglio 2022 o avrebbero potuto recedere/cambiare operatore senza penali e costi entro il 30 settembre 2022”.

Il problema, per l’Antitrust, è che questa azione equivale ad attivare un servizio non richiesto (i Gigabyte), a pagamento (2 euro al mese) senza consenso dell’utente. Ed è quindi una violazione delle norme (codice del consumo).

Si legge: “Telecom obbliga i clienti a manifestare espressamente, nelle modalità e nei termini indicati, anziché il proprio consenso all’attivazione, il proprio eventuale rifiuto ad essa, in assenza del quale Telecom procede automaticamente al relativo addebito.

Il consumatore che non intende utilizzare il nuovo servizio è costretto, per evitare l’addebito, ad attivarsi per mantenere invariato il contratto in essere Telecom obbliga i clienti a manifestare espressamente, nelle modalità e nei termini indicati, anziché il proprio consenso all’attivazione, il proprio eventuale rifiuto ad essa, in assenza del quale Telecom procede automaticamente al relativo addebito. Il consumatore che non intende utilizzare il nuovo servizio è quindi costretto, per evitare l’addebito, ad attivarsi per mantenere invariato il contratto in essere”.

Tim avrebbe potuto offrire i Gigabyte gratis oppure chiedere il consenso per attivarli a pagamento. Ancora, avrebbe potuto fare un aumento tariffario senza dare nulla in cambio: sarebbe stato un lecito cambio contrattuale, verso il quale l’utente avrebbe solo il diritto della disdetta gratuita.

Da un certo punto di vista, si potrebbe pensare che è meglio avere qualcosa in cambio invece di un rincaro secco, del contratto. Tuttavia, Tim dà i Giga in più a fronte degli aumenti proprio per provare a tenere legatia sé i clienti e, insomma, scongiurare la disdetta. Antitrust dice ora che non si può fare in quel modo, con silenzio assenso: si ricade in una pratica commerciale scorretta; equivale a vendere qualcosa senza il consenso dell’utente.

Su Wind Tre invece Antitrust ancora non ha deciso. Scrive che l’operatore ha comunicato “un aumento tariffario mensile del servizio con possibilità di recesso senza costi nei successivi 60 giorni o cambio operatore. Lo stesso messaggio conteneva la possibilità per il cliente di optare per una maggiore quantità di Giga, inviando uno specifico SMS gratuito con testo “PLUS” al numero 43143 entro 3 giorni”. Il problema è che “il giorno seguente la medesima clientela è stata raggiunta da un secondo messaggio con cui si offriva la possibilità di mantenere invariata l’offerta vigente al momento della ricezione del primo messaggio, inviando, entro una certa data, uno specifico SMS gratuito con testo “OPTIN” al numero 40400; contemporaneamente veniva offerta al cliente la possibilità di optare per una maggiore quantità di Giga per un limitato periodo di tempo, salva la possibilità di valutare, comunque, nuove offerte Wind Tre”.

Se il lettore è confuso, è in buona compagnia. Lo sono stati anche gli utenti Wind Tre e in effetti “i due messaggi inviati da Wind Tre, nel veicolare e sovrapporre in sequenza le molteplici informazioni di cui sopra, non rendono chiare le opzioni disponibili all’utenza rispetto alla modifica dell’offerta”, dice Antitrust. “Inoltre, i due messaggi presentano un contenuto contraddittorio, dal momento che il secondo sembra in teoria consentire all’utente, a distanza di poche ore, di annullare gli effetti del primo, ma non chiarisce come si raccordino gli effetti delle diverse opzioni esercitabili. Confusoria è anche la sovrapposizione dei numerosi termini di decorrenza e scadenza relativi alle varie opzioni proposte”.


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