Concorso "Ufficio del processo", ricorso vinto: vanno assunti

Concorso “Ufficio del processo”, ricorso vinto: vanno assunti

Una decina di esclusi si sono rivolti al Consiglio di Stato

PALERMO – Per una decina di candidati il posto di lavoro diventa una realtà. Possono prendere servizio grazie a una sentenza del Consiglio di Stato.

Nel 2021 il ministero della Giustizia ha indetto il concorso per reclutare a tempo determinato 8.171 addetti all’Ufficio per il processo.

Le due fasi del concorso

Due fasi: preselezione con una prova scritta e valutazione dei titoli. Una volta stilata la graduatoria alcuni partecipanti, pur risultando idonei, non figuravano tra i vincitori del concorso. Non gli erano stati assegnati i due punti aggiuntivi previsti per i possessori del diploma di laurea triennale, laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale, indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

I candidati avevano fatto ricorso al Tar del Lazio, chiedendo l’annullamento delle graduatorie dei vincitori del concorso. Ricorso dichiarato inammissibile per mancata notifica ad un soggetto che potesse definirsi quale controinteressato effettivo.

Gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia si sono rivolti al Consiglio di Stato. Secondo i legali, i giudici del Tar si erano sbagliati nella parte in cui non hanno considerato una concorrente di Ribera quale controinteressato effettivo.

A fronte di una procedura unitaria (unico concorso, unica prova concorsuale e unico contingente dei posti messi a bando) la qualità di controinteressato doveva essere riconosciuto a tutti i soggetti che potevano subire un danno dal possibile accoglimento del ricorso, a prescindere dalla graduatoria distrettuale nella quale erano stati originariamente inseriti.

Gli avvocato Rubino e Impiduglia hanno inoltre contestato il sistema di assegnazione del punteggio: l’amministrazione ha infatti ritenuto che il titolo di laurea in giurisprudenza, di qualunque durata, era stato già previsto quale titolo di partecipazione e quindi, anche se quadriennale anziché triennale, non poteva dare luogo a punteggio aggiuntivo.

“Disparità di trattamento”

“Un’inammissibile disparità di trattamento fra partecipanti dello stesso concorso aventi titoli accademici equiparati ed equipollenti da un punto di vista formale – hanno sottolineato i legali -, i 2 punti aggiuntivi attribuiti ai soli i candidati possessori del diploma di laurea ‘3+2ì dovevano considerarsi illegittimi e in violazione del principio di uguaglianza sia formale che sostanziale”.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello collettivo e di conseguenza ha annullato gli atti impugnati. Potranno prendere servizio.


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