PALERMO – Nell’elezione dei vertici amministrativi di un Comune c’è la “ragionevole esigenza” che questi siano “espressione della collettività” e che “un numero qualificato di soggetti si sia recato a votare”: per questo motivo il Tar di Palermo ha respinto il ricorso avanzato da Piero Savona, il candidato del Pd alle Amministrative di Trapani che aveva subito l’annullamento del ballottaggio in cui era rimasto l’unico concorrente. I giudici amministrativi hanno confermato, infatti, il verbale dell’Ufficio elettorale centrale che aveva messo nero su bianco la mancata proclamazione del sindaco. Rigettato anche il ricorso contro la decisione della commissione elettorale del Comune di Trapani che aveva escluso Mimmo Fazio dal secondo turno per non aver completato la lista degli assessori designati.
I giudici amministrativi fanno calare il sipario in questo modo sulle folle elezioni di Trapani, condizionate dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto Fazio, finito ai domiciliari alla vigilia del voto e poi, dopo il ritorno in libertà, approdato al ballottaggio con Savona. L’ex sindaco di Trapani non completò la squadra di assessori designati, sottraendosi automaticamente al ballottaggio e facendo scattare il meccanismo del quorum minimo di elettori e della soglia minima dei voti favorevoli all’unico candidato rimasto in corsa: almeno la metà più uno degli aventi diritto avrebbe dovuto recarsi ai seggi e di questi almeno il 25 per cento avrebbe dovuto votare per Savona. I vertici nazionali del Pd abbandonarono il loro candidato al suo destino e il ‘doppio quorum’ restò un miraggio dal momento che si recò alle urne solo il 26,7 per cento degli aventi diritto.
Le elezioni si conclusero con la nomina dell’ex procuratore di Palermo Francesco Messineo a commissario del Comune e con il ricorso del candidato dem, secondo cui il quorum minimo dei votanti sarebbe stato in realtà abrogato da altre norme introdotte successivamente nell’ordinamento. Una tesi respinta dai giudici perchè “porterebbe all’aberrante conclusione che qualora un solo elettore si recasse a votare potrebbe comunque essere proclamato sindaco l’unico candidato che non sarebbe, però, espressione della cittadinanza”. Nel caso in cui uno dei due candidati al ballottaggio non figuri più sulla scheda elettorale il quorum è “necessario” e “risponde alla logica esigenza si far sì che il sindaco sia sorretto da un adeguato consenso”.
Nelle motivazioni della sentenza anche un curioso riferimento a Fazio, figlio degli articoli di giornale pubblicati in quei giorni sul caso Trapani e depositati da Savona a sostegno delle proprie tesi. La decisione dell’ex sindaco di non completare la lista degli assessori viene infatti cristallizzata nella sentenza di rigetto del Tar: per i giudici si è trattato di una “condotta legittima, riconducibile a una libera scelta che non può essere reinterpretata”. Secondo il Tar Fazio “non ha voluto rinunciare alla candidatura ma ha inteso provocare l’applicazione delle disposizioni sul doppio quorum”.