ROMA – Lo scorso 16 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge riguardante la delega al Governo sulla riforma del fisco. Si tratta di una riforma fiscale contenente chiarezza e semplificazione, attesa ormai da quasi cinquant’anni. Importante, comunque, la circostanza che, a scriverla sono persone che hanno vissuto dentro l’Amministrazione Finanziaria per la maggior parte della loro vita, per cui siamo sicuri che sapranno bene valutare le effettive esigenze del fisco, ma principalmente quelle dei contribuenti, da troppo tempo in attesa di una normativa semplice e chiara, tale da assicurare, finalmente, la tanto auspicata “certezza del diritto”.
I punti salienti della riforma
Un’operazione, quella della riforma, che certamente, oltre a ridurre gli adempimenti inutili e fare chiarezza sulla moltitudine di norme fiscali esistenti, sarà di grande importanza al fine di ottenere finalmente la tax compliance che, come più volte detto, è il modo più efficace per ridurre l’evasione e l’elusione fiscale. Ora, con Atto Camera n. 1038 del 23 marzo 2023, il disegno di legge governativo riguardante la riforma è stata affidata al Parlamento e, più precisamente, incardinato alla Camera dei Deputati. Dopo l’approvazione parlamentare, anche da parte del Senato, il disegno di legge diventerà legge dello Stato sulla base della quale, entro due anni, il Governo provvederà ad attuarla con l’emanazione di specifici Decreti Legislativi. Dalle più recenti notizie sul disegno di legge già approdato alla Camera, cominciano ad emergere i punti più importanti sui quali il Governo, e gli esperti di cui prima si diceva, tra cui il Vice Ministro Maurizio Leo, sarà poi chiamato a lavorare ed attuare la riforma la quale rappresenta sicuramente una delle maggiori priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e contribuire alla ripresa economica e sociale, anche grazie alle risorse europee. Di seguito, i punti essenziali del disegno di legge presentato alla Camera.
“Crescita economica e natalità”
Articoli 2 e 3 – Necessità di stimolare la crescita economica e la natalità, attraverso una maggiore efficienza del sistema tributario nel rispetto dei princìpi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà, nonché dei principi e livelli di protezione dei diritti stabiliti dall’ordinamento dell’Unione europea, tenendo anche conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia tributaria. Necessità di ridurre il carico fiscale, intervenendo contemporaneamente ed efficacemente allo scopo di prevenire e ridurre l’evasione e l’elusione fiscale, anche attraverso la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, il potenziamento dell’analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali nonché il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo anche con la previsione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Tra le altre necessità individuate c’è quella di individuare ed eliminare i micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, quella di rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti prevedendo la riduzione degli oneri documentali ed evitando che l’Amministrazione finanziaria possa richiedere al contribuente documenti già in suo possesso, nonché quella di individuare nuove e più efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza ai cittadini, con percorsi facilitati per l’accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità.
La revisione dello statuto dei diritti dei contribuenti
Articolo 4 – Con il titolo “Revisione dello statuto dei diritti del contribuente”, la legge delega in commento prevede la necessità di una revisione dello statuto dei diritti del contribuente, quale legge generale tributaria, del rafforzamento dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa e la necessità di valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto. Si prevede pure l’opportunità di razionalizzare la disciplina dell’interpello, principalmente per ridurne i costi attraverso l’emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, nonché subordinandone l’utilizzo alla mancanza della possibilità per il contribuente di ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale ed in certi casi, anche al pagamento di un contributo.
Si prevede, altresì, la necessità di istituire una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, nonché una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità, con l’individuazione delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione.
Si prevede, infine, il potenziamento dell’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose.
Al riguardo si ricorda che è stato presentato, dall’On.le Valentina D’Orso, un progetto di legge, assolutamente in linea con i principi ora previsti dalla legge delega, ma che, a causa della fine anticipata della legislatura, è decaduto. Lo stesso, comunque, risulta già ripresentato.
L’articolo 5
Articolo 5 – Con riguardo allo specifico settore dei singoli tributi, la legge delega prevede la necessità di una revisione e la graduale riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e dei costi sostenuti per la crescita dei figli; della tutela del bene costituito dalla casa e di quello della salute delle persone, dell’istruzione e della previdenza complementare; del miglioramento dell’efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente.
Sempre in materia di IRPEF, prevede altresì il graduale perseguimento dell’equità orizzontale prevedendo, un’applicazione del tributo in modo omogeneo nella medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione e, cona (vera novità) la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso.
Prevede pure una revisione della tassazione dei redditi di natura agraria e di quelli di natura finanziaria, nonché, per i redditi di lavoro autonomo, la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.
Ed ancora, per i redditi d’impresa, la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l’assimilazione al regime dell’IRES con l’assoggettamento a un’imposta ad aliquota proporzionale, ferma restando la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall’imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale. Per io “redditi diversi” è prevista la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di te- reni suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che, qualora la proprietà degli stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato dal donante.
Iva e non solo
Articolo 6 – In materia di imposizione sui redditi delle società e degli enti, il disegno di legge delega prevede la necessità della riduzione dell’aliquota dell’IRES nel caso in cui una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione sia impiegata in investimenti, o in nuove assunzioni. Tale riduzione non si applica qualora gli utili (nella misura prima citata), nel citato biennio, siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.
E’ prevista pure la necessità di una revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l’introduzione di apposite franchigie nonché del riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti.
Articolo 7 – E’ l’articolo che riguarda l’IVA. Dopo 50 anni dalla sua introduzione, infatti, una revisione è proprio necessaria.
Con il disegno di Legge Delega governativo viene riconosciuta, tra l’altro, la necessità di ridefinire i presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea; rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l’imponibilità; razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell’IVA al fine di pervenire ad omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari; rivedere la disciplina della detrazione, armonizzandola con i criteri dell’Unione Europea, principalmente al fine di renderla più aderente all’effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all’imposta; prevedere la facoltà di applicare il criterio pro rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati contemporaneamente per operazioni che danno diritto a detrazione e per operazioni che non danno tale diritto; prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno
precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta; razionalizzare la disciplina dell’ “IVA di Gruppo”; razionalizzare la disciplina dell’IVA per gli enti del Terzo settore.
Articolo 8 – Con questo articolo, il Disegno di legge delega prevede il graduale superamento dell’imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, garantendo, comunque, il finanziamento di servizi essenziali, prima fra tutti la sanità.
Articolo 9 – Con tale disposizione si prevede la revisione della disciplina sulle società non operative, aggiornando periodicamente gli attuali parametri, tenendo conto dei princìpi e della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Articolo 10 – Questo articolo riguarda gli altri tributi indiretti (Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall’IVA), prevedendo la necessità di razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, magari attraverso l’applicazione di un’imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni, nonché incrementando il sistema di autoliquidazione ed i sistemi di pagamento .
Articoli 11, 12 e 13 – Riguardano, rispettivamente, la revisione della disciplina doganale, delle accise e della tassazione dei giochi.
Articolo 14 – L’articolo riguarda la rivisitazione dei princìpi e dei criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali, spingendo all’adempimento spontaneo, riducendo gli adempimenti e gli obblighi dichiarativi.
Prevede, inoltre, l’armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi e di versamento, con particolare attenzione al mese di agosto (e forse anche quello di dicembre), la semplificazione della modulistica (incentivando comunque l’uso della dichiarazione precompilata) , l’esclusione dalla decadenza da benefìci fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità; la semplificazione delle modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando le modalità per il rilascio delle deleghe ai professionisti abilitati; la previsione della sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell’invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell’Amministrazione finanziaria ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza. Ed infine, importantissimo, la necessità di armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall’Amministrazione finanziaria e dai contribuenti.
Articolo 15 – Questa parte del disegno di legge delega, riguarda la revisione dell’attività di accertamento, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali, principalmente semplificando il procedimento accertativo, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie digitali, ed applicando in via generalizzata (anche questo un punto importantissimo) il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato,
In questa parte si prevede, altresì, il potenziamento dell’utilizzo di tecnologie digitali, al fine di ottenere, la piena interoperabilità tra le banche di dati e la completa disponibilità delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo; la realizzazione di interventi volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti; l’adozione di interventi accertativi “mirati” al fine di circoscrivere l’attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi, con l’obiettivo di ridurre l’evasione e massimizzare l’adempimento spontaneo; prevedere istituti speciali di definizione, magari in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti e prevedendo, per i soggetti di minore dimensione, l’introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo.
Ed ancora, la necessità di assicurare la certezza del diritto tributario, attraverso la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l’accertamento a partire dal periodo d’imposta nel quale si è verificato il fatto generatore; la limitazione della possibilità di alcune presunzioni attualmente vigenti in materia di imposte sui redditi.
Articolo 16 – Qui si prevede la revisione dei princìpi e criteri riguardanti la riscossione compresa quella dei tributi degli enti territoriali, anche attraverso il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all’agente della riscossione, al fine di anticipare l’incasso. incrementando il sistema della dilazione (fino a 120 rate) ed ipotizzando anche la confluenza dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione in seno all’Agenzia delle Entrate.
Articolo 17 – Riguarda la revisione di alcuni punti del contenzioso tributario, anche attraverso la previsione di sistemi di definizione agevolata in tutti i gradi di giudizio, la possibilità della discussione da remoto (con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza), una migliore definizione delle competenze territoriali delle Corti di Giustizia e la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo.
Articolo 18 – Con questo articolo si ipotizza la revisione delle sanzioni tributarie amministrative e penali, anche rivedendo i rapporti tra il processo penale e il processo tributario. Si tende comunque a migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei, nonché ad assicurare l’effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con il principio previsto al numero
Articolo 19 – Ed infine, con questo articolo, si prevede l’istituzione, addirittura entro 12 mesi dall’approvazione della legge delega, dei Testi Unici e la codificazione della materia tributaria, con l’obiettivo, atteso da diversi decenni, di una puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzate per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore e coordinandole sotto il profilo formale e sostanziale.
Insomma, salvo imprevisti, si comincia a vedere un po’ di luce oltre un tunnel che ormai dura da quasi mezzo secolo.