"Pagarono 150 mila euro al medico"| Messina, ex vertici Asp condannati - Live Sicilia

“Pagarono 150 mila euro al medico”| Messina, ex vertici Asp condannati

La sede della Corte dei conti a Palermo

I giudici d'appello ribaltano l'assoluzione di primo grado ottenuta dagli ex direttori, generale e amministrativo, dell'Azienda sanitaria provinciale. Diedero il via libera al pagamento degli arretrati in favore del responsabile del Laboratorio d'igiene e profilassi.

CORTE DEI CONTI
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PALERMO – Poco meno di centocinquanta mila euro. A tanto ammonta il danno erariale che dovranno pagare gli ex manager e direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria di Messina, Salvatore Furnari e Francesco Colavita.

La sezione d’appello della Corte dei conti ha ribaltato la sentenza di assoluzione e ha condannato il primo a pagare 98 mila euro e il secondo 49 mila euro per avere liquidato dei compensi arretrati ad un dirigente medico. Accolto, dunque, il ricorso della Procura regionale.

Nel 2004 a Giuseppe Ranieri Trimarchi era stato attribuito l’incarico, allora vacante, di responsabile del Reparto medico del laboratorio di Igiene e profilassi sulla base di un decreto dell’assessorato regionale alla Sanità. Un incarico che avrebbe dovuto essere temporaneo in attesa di un nuovo decreto che stabilisse le modalità di accessione alla direzione, ma che non fu più emanato. E così nel 2009 Trimarchi chiese all’allora direttore generale la differenze di stipendio per tutti gli anni in cui aveva ricoperto l’incarico. Furnari dispose la liquidazione con il parere favorevole di Colavita. In primo grado sono stati entrambi assolti, perché fu ritenuto “insussistente l’elemento della colpa grave”. Secondo i giudici d’appello, invece, la legge prevede che un incarico di direttore di unità complessa sia assegnato pubblicando l’avviso in Gazzetta ufficiale e valutando una rosa di candidati idonei.

“Trimarchi era sostituto di struttura complessa prima del decreto assessoriale e -scrivono i giudici – non avendo mai ricevuto l’incarico di struttura complessa, che esigeva la selezione legale, rimaneva sostituto anche dopo il decreto assessoriale, e mai, di conseguenza, poteva giuridicamente considerarsi ai fini retributivi responsabile di struttura complessa, essendo egli solo un sostituto avente diritto all’indennità di sostituzione, peraltro mai negatagli dall’azienda”. Ed ancora: “La loro difesa si fonda, in maniera insufficiente per mandarli esenti da responsabilità, su uno stato di incertezza normativa e giurisprudenziale che non può essere reputata scriminante, soprattutto in quanto la fattispecie esaminata e il chiaro dettato normativo, proprio per la specificità delle funzioni attribuite, non consentivano di adottare con tale semplicità i provvedimenti adottati”. Da qui la condanna inflitta in appello, e dunque definitiva, dal collegio presieduto da Agostino Basta.


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