Per le bollette della luce e del gas, dal 1 gennaio 2025, entreranno in vigore nuove regole mirate soprattutto alla tutela dei consumatori.
Lo scopo di queste nuove regole per le bollette della luce e del gas è quello di fornire ai consumatori maggiore trasparenza nella sottoscrizione dei contratti, tutelando quelle situazioni in cui i contratti sono stipulati fuori dai locali commerciali o in via telefonica.
Bollette luce e gas: ecco come saranno tutelati i consumatori
L’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, tramite un comunicato stampa ha dichiarato che a partire dal 1 gennaio 2025 i contratti stipulati per la luce e per il gas al di fuori dai locali commerciali e in via telefonica dovranno essere sottoscritti su documenti cartacei o elettronici.
La tutela del consumatore si estende anche alle comunicazioni di variazioni contrattuali, come quelle unilaterali, automatiche e relative al rinnovo.
I mezzi di comunicazioni principali da usare per il contratto delle bollette della luce e del gas
Le comunicazioni e le variazioni riguardati le bollette della luce e del gas dovranno essere trasmesse tramite un supporto durevole che permetta al cliente di conservare tali informazioni e avere l’opportunità di poterle consultare ogni qualvolta sia necessario.
I principali mezzi di comunicazione che dovranno essere utilizzati sono: posta cartacea e strumenti digitali come ad esempio email, sms, il testo sul sito internet del venditore o sull’app del venditore.
Nel caso in cui le comunicazioni avvengano tramite sito internet o app il venditore ha l’obbligo di mandare una comunicazione via sms o notifica. Per i contratti stipulati in via telefonica sarà necessario che il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto (cartaceo o elettronico) con tutte le condizioni contrattuali.
Per maggiori informazioni è possibile scaricare il comunicato stampa dell’ ARERA
Termine ultimo per le comunicazioni sulla modifica del contratto
La delibera ARERA 395/2024/R/com impone ai fornitori di energia di comunicare al cliente, con almeno 3 mesi di anticipo, qualsiasi variazione unilaterale o rinnovo contrattuale. Questo termine può scendere a un mese solo se il nuovo contratto prevede costi inferiori per il cliente.
Nel caso in cui il venditore non rispetta il termine di preavviso, è tenuto a versare un indennizzo automatico al cliente finale.
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