Palermo, respinto il ricorso contro il comune di Lercara Friddi

Palermo, respinto il ricorso di Tech contro il comune di Lercara Friddi

La decisioni dei giudici

PALERMO – I giudici della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Palermo presieduti da Daniela Galazzi hanno respinto il ricorso presentato dall’azienda Tech Servizi che chiedeva al Comune di Lercara Friddi la somma di 300 mila euro quale credito per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luciano Marino e difesa dagli avvocati Giancarlo Pellegrino e Sandro Di Carlo ha dimostrato prima resistendo davanti al Tar di Palermo e poi davanti ai giudici del tribunale che quella somma non spettava all’azienda.

Gli avvocati dell’amministrazione avevano sollevato il difetto di giurisdizione dei giudici amministrativi. L’eccezione è stata accolta e la palla è passata al tribunale civile. Adesso i giudici hanno stabilito che la somma non spettava all’azienda.

“La Tech si era aggiudicata l’appalto presentando la migliore offerta e garantendo il servizio porta a porta impiegando 14 dipendenti per la raccolta dei rifiuti e 2 per il centro di raccolta (Ccr) che si sarebbe dovuto realizzare” dice il sindaco Marino.

“Ccr che la mia amministrazione ha deciso di costruire in una seconda fase utilizzando i soldi del Pnrr e non aumentando i costi delle bollette dei cittadini con il project financing – dice il sindaco – I due lavoratori che non stati impiegati nel centro, ma sono stati utilizzati nella raccolta dei rifiuti non possono essere a carico dell’amministrazione. Da qui la decisione di non pagare quanto richiesto in più dalla Tech Servizi”.

Tesi accolta dai giudici. “La riduzione della quantità del servizio deliberata dall’ente convenuto è legittima e parte attrice non ha dato prova di avere ricevuto specifica richiesta scritta di espletare servizi straordinari e aggiuntivi dal responsabile del servizio del comune né ha specificamente contestato la correttezza del conto finale del servizio – si legge nella sentenza – L’esecutore, qualora fornisca prestazioni aggiuntive non disposte dal direttore dei lavori e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, non può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi”.


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