Scarpinato, il ricorso sulle intercettazioni dell'Antimafia inammissibile

Scarpinato, inammissibile il ricorso sulle intercettazioni dell’Antimafia

Corte costituzionale
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L'ordinanza della Corte Costituzionale
CONSULTA
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ROMA – La Corte costituzionale, con un’ordinanza depositata oggi, ha dichiarato l’inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato nei confronti della Commissione parlamentare Antimafia.

Il ricorso aveva come oggetto l’utilizzo e la messa a disposizione ai membri della Commissione di alcune intercettazioni telefoniche e messaggi istantanei ai quali il senatore aveva preso parte, interloquendo con una persona sottoposta a indagini della Procura di Caltanissetta. Per la Corte, in queste circostanze è esclusivamente l’Assemblea che può promuovere il conflitto.

Scarpinato lamentava, in particolare, che la Commissione parlamentare avesse utilizzato e consentito ai suoi membri l’accesso a quelle intercettazioni senza avere preventivamente richiesto al Senato l’autorizzazione. L’ordinanza dichiara l’inammissibilità del ricorso, sottolineando che, quando la lesione delle prerogative del parlamentare proviene da soggetti esterni alle Camere (quali, tra gli altri, il Governo o l’Autorità giudiziaria), la tutela spetta di regola all’organo parlamentare di appartenenza.

In questi casi – viene sottolineato – opera il cosiddetto principio di assorbimento: le attribuzioni costituzionali del singolo deputato o senatore vengono fatte valere collegialmente dalla Camera di appartenenza, promuovendo conflitto di attribuzione tra poteri.

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Al contrario – spiega la Corte – il parlamentare ha la facoltà di sollevare conflitto di attribuzione singolarmente nei confronti della Camera di appartenenza solo in presenza di specifiche condizioni: devono, anzitutto, venire in rilievo attribuzioni costituzionali sue proprie e la violazione contestata deve essere così grave da menomare prerogative riconosciute al singolo direttamente dalla Costituzione.

Per la Consulta, il ricorso di Scarpinato è “inammissibile perché non viene censurata la decisione del Senato di non sollevare conflitto contro la Procura o contro la Commissione parlamentare di inchiesta, bensì la condotta della Commissione parlamentare di inchiesta, del suo Presidente e del suo Ufficio di presidenza, per avere utilizzato il testo di alcune intercettazioni senza l’autorizzazione del Senato”. In queste circostanze, secondo i giudici costituzionali, è esclusivamente l’Assemblea che può promuovere il conflitto.


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