Riceviamo e pubblichiamo una lunga nota di replica dell’amministratore giudiziario Andrea Modica de Mohac che pubblichiamo integralmente.
“Sulle indagini per falso
In via preliminare osservo che come precisato dagli avvocati della ANBSC sembra che penda a Caltanissetta un procedimento a carico di ignoti.
Per ciò che riguarda il documento dichiaro di esser estraneo ad ogni ipotesi di sua eventuale falsificazione. E’ evidente che se fossi stato al corrente che il documento potesse essere ritenuto falso non lo avrei prodotto in giudizio in quanto tale situazione sarebbe potuto emergere in qualsiasi momento e, comunque, il documento (“l’autorizzazione”) è del tutto ininfluente per le determinazioni del giudizio poiché l’autorizzazione del Giudice non era necessaria, a maggior ragione se si tiene conto del fatto che – al contrario di quanto falsamente sostenuto da controparte – il dottore Migliore non è mio cognato, come può evincersi peraltro dal mio certificato di matrimonio.
Evidenzio che, non appena è stata adombrata l’ipotesi che il documento (“l’autorizzazione”) potesse essere ritenuto un falso, ho immediatamente dato impulso ai miei legali per chiederne l’espunzione dal procedimento civile di primo grado, circostanza che è ritualmente avvenuta a mezzo dichiarazione resa nel corso dell’udienza del 09/04/2019. Il documento è stato dunque ritirato dal procedimento civile (e reso pertanto legalmente “inutilizzabile”).
Al contrario di quanto affermato da ANBSC, nel corso del procedimento finalizzato all’approvazione del rendiconto di gestione nella procedura Santomauro, non ho, ovviamente, depositato il predetto documento né ho fatto riferimento ad esso, trattandosi, peraltro, di un documento dichiarato legalmente “inutilizzabile”
La scelta di depositare e, quindi di “utilizzare” tale documento (in spregio alla dichiarazione del giudice civile), estraneo alla procedura di approvazione del rendiconto e ininfluente ai fini del decidere in tale sede, è stata operata esclusivamente dall’’ANBSC, con l’intento di screditare agli occhi del Tribunale l’operato del sottoscritto.
Ritengo invece che occorrerebbe approfondire qualche altra questione e segnatamente: i profili della collaborazione del dr Migliore e le false affermazioni in ordine alla mia amministrazione, ritenuta fallimentare, nella procedura a carico dei signori Cavallotti.
Nel merito della consulenza/collaborazione con il dr Migliore
Come già affermato affermo che il dr Migliore non mio è cognato, né mio parente né mio congiunto e tale circostanza è stata acclarata nel corso del procedimento civile.
La collaborazione tra la Tosa Costruzioni e il Dr Migliore ha avuto una durata di oltre 3 anni e le attività rese da quest’ultimo si inserirono nella complessa vicenda collegata all’acquisto delle reti di metanizzazione da un’altra amministrazione giudiziaria (Sequestro in danno dei fratelli Cavallotti e quindi una operazione tra due amministrazioni giudiziarie), al loro sviluppo e alla loro cessione alla Italgas. L’operazione nell’ambito del settore del gas metano ha avuto uno sviluppo temporale pluriennale, avendo avuto inizio nel 2004 ed essendosi esaurita nel 2008 (5 anni) con la cessione all’Italgas e ha determinato per le società interessate dai sequestri la realizzazione di cospicue plusvalenze.
Considerata la complessità dell’operazione e la sua rilevanza è stato, dunque, doveroso affidarsi a un consulente con esperienza pluriennale e competenza nel settore del gas e, peraltro, già noto al Tribunale Sezione Misure di Prevenzione su autorizzazione del quale era stato nominato Amministratore Unico della Comest Spa.
Si sottolinea, infine, che, con riferimento all’oggetto del sequestro e in base ad una corposa giurisprudenza, non era necessario che nella mia qualità di Amministratore Unico della Tosa Costruzioni srl (a ciò specificatamente autorizzato con provvedimento del GD pro – tempore) dovessi ricevere uno specifico provvedimento di autorizzazione da parte del giudice delegato per assegnare l’incarico di collaborazione considerato che il sequestro in capo alla TO.SA. Costruzioni srl era limitato alle sole quote sociali e che, per previsione statutaria (ndr. Lo statuto venne modificato su autorizzazione del GD pro – tempore), l’organo amministrativo della società è munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In ogni caso l’intera operazione è stata oggetto di numerose informative ai GG.DD che si sono avvicendati nel corso della procedura e al rilascio di autorizzazioni da parte di quest’ultimi.
Sulla gestione nella procedura Cavallotti
L’ipotesi rappresentata dai Cavallotti ormai da lunghi anni e acriticamente fatta propria dai mass-media, è che al momento della mia immissione in possesso il valore del patrimonio oggetto di sequestro fosse miliardario e che al momento della mia sostituzione con l’Avvocato Andrea Aiello il valore del suddetto patrimonio fosse sostanzialmente azzerato.
A.- in ordine alla consistenza del patrimonio alla data di immissione in possesso evidenzio i valori riscontrati e comunicati all’autorità giudiziaria
1) ICOTEL S.p.A.
a) Al 23.06.1999 il patrimonio netto ammontava a €. 56.775,45 (Lire 109.932.694) (Cfr. Relazione sullo stato e consistenza dei beni depositata il 18.07.2001 pagina 14)
2) CEI S.r.l.
a) Al 23.06.1999 il patrimonio netto ammontava a €. 99.777,12 (Lire 193.195.440) (Cfr. Relazione sullo stato e consistenza dei beni depositata il 06.05.2000 pagina 12).
3) COIP S.r.l.
a) La società aveva chiuso il bilancio al 31.12.1998 (ultimo bilancio depositato ante amministrazione giudiziaria ) con un patrimonio netto di appena €. 1.985,64 (già £ 3.844.730). Il capitale sociale di € 26.000,00 era di fatto azzerato e, pertanto ricorrevano le condizioni previste dal codice civile (art. 2448, n. 4) per lo scioglimento della società.
b) Tale condizione economica, aggravatasi per effetto delle perdite registrate con il bilancio chiuso al 31.12.2000 (che si è chiuso con un patrimonio netto negativo di € 99.338,57), unita alla mancanza di prospettive per la prosecuzione dell’attività in condizioni di normale funzionamento, determinarono la successiva messa in liquidazione della società, decisa nella assemblea straordinaria tenutasi il 04.03.2002, previa autorizzazione del G.D. pro – tempore.
4) IMET S.r.l.
a) La società aveva ceduto prima del decreto di sequestro del 31.05.1999 tutta l’azienda, tutti i lavori comprensivi dei relativi cantieri in corso di esecuzione e tutte le attività e passività alla società Eurocostruzioni s.r.l. (Cfr. decreto di sequestro del 17.09.1999)
b) Nel corso dell’amministrazione è stato poi necessario procedere a più riprese a rettifiche contabili per tener conto di passività che sono andate emergendo nel corso della procedura per effetto di fatti gestionali posti in essere prima dell’amministrazione giudiziaria. In particolare si sottolineano (Cfr. “Relazione sulla situazione della IMET S.r.l.”):
i) l’accertamento di € 1.506.661,09 per maggiori imposte e sanzioni relative al periodo 1995 – 1997 (ante amministrazione giudiziaria) conseguente ad un verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 27.05.1997,
ii) la notifica di una cartella di pagamento di € 1.348.638,02 conseguente ad una verifica dell’INPS per inadempimenti contributivi relativi al periodo 1995 – 1999 (ante amministrazione giudiziaria);
iii) altre rettifiche operate su voci dell’attivo (immobilizzazioni materiali e immateriali e crediti) per € 566.115,66;
c) Le rettifiche contabilizzate a più riprese e relative a fatti antecedenti l’apertura della amministrazione giudiziaria (nel corso della quale non sono state effettuate attività imprenditoriali proprio per la cessione dell’azienda ad impresa terza) ed in particolare quelle eseguite nel bilancio chiuso al 31.12.2006, la cui contabilizzazione è stata autorizzata dal G.D. pro – tempore con provvedimento del 22/05/2007, hanno determinato l’azzeramento del capitale sociale, l’emersione di un patrimonio netto negativo e lo scioglimento della società deliberato con verbale di assemblea straordinaria tenutasi il 05/02/2008 presso il Notaio Gabriella Lupo di Palermo.
d) Le rettifiche conseguono a fatti gestionali ed amministrativi riferibili a esercizi precedenti l’emissione del decreto di sequestro e dimostrano:
i) non soltanto che il patrimonio netto della società era già irrimediabilmente compromesso e la società si trovava con un consistente deficit patrimoniale già prima dell’intervento dell’amministrazione giudiziaria,
e) ma anche che erano state commesse irregolarità fiscali e contributive.
f) La corretta imputazione delle rettifiche agli esercizi di competenza dimostra che il patrimonio netto al momento dell’immissione in possesso era negativo per il consistente importo di euro 1.519.228,83 (somma degli importi portati a rettifica nel 1999 per €. 566.115,66 e quelli portati a rettifica in seguito alle minusvalenze e inconsistenze dell’attivo riferibili al periodo ante 1999 per €. 1.041.872,12).
Per una esaustiva disamina delle rettifiche contabili e delle correlate vicende sopra evidenziate si confronti la “Relazione sulla situazione della IMET S.r.l.” agli atti della procedura.
5) CO.M.E.S.T. S.r.l.
a) Al momento della immissione in possesso, la società era in stato di insolvenza, come attestato dalla Relazione redatta dal Prof. Salvatore Tomaselli, professore associato di Economia di Azienda presso la Università di Palermo.
b) Nelle conclusioni di detta relazione veniva affermato che:
i) “In conclusione allo stato attuale è possibile affermare che non esistono i presupposti per consentire un economico funzionamento della società, ma che anzi la stessa presenta sintomi di crisi finanziaria grave e tendenzialmente irreversibile, potendosi paventare la esistenza del presupposto di cui all’art. 5 della L.F. (stato di insolvenza) e, comunque, la esistenza della situazione prevista dal punto 2 del primo comma dell’art. 2448 del codice civile (impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale).”
c) Sulle cause di tale situazione di dissesto finanziario si rinvia alla documentazione agli atti della Procedura. Qui basta sottolineare che:
i) La costruzione degli impianti e delle reti di metanizzazione aveva subito una frenata in seguito all’arresto di tre fratelli Cavallotti avvenuto il 06/11/1998 e cioè oltre 8 mesi prima della mia nomina (14.06.1999).
ii) Le vicende giudiziarie correlate all’arresto dei fratelli Cavallotti avevano rallentato la concessione di un mutuo di € 2.065.828 da parte di due istituti di credito, avevano compromesso la possibilità di acquisire appalti pubblici e avevano indotto molti comuni ad attivare le procedure per la rescissione dei contratti di concessione.
iii) la cessione del ramo d’azienda dalla I.ME.T. – una delle società in sequestro – alla neo costituita Eurocostruzioni s.r.l. avvenne nell’imminenza della notifica del decreto di sequestro. Infatti i signori Cavallotti avevano alienato a una società appena costituita, il ramo d’azienda della IMET avente ad oggetto l’attività di realizzazione di lavori pubblici di cui a numerose iscrizioni all’Albo Nazionale Costruttori. Vennero ceduti tutti i lavori, i relativi cantieri, in corso di esecuzione e le attività (macchinari, attrezzature diverse, impianti ecc.).
Quindi risulta dagli atti documentali che:
il patrimonio sequestrato non era miliardario, ma ammontava a meno di €. 160.000=;
tutte le società erano in precarie situazione operative e di liquidità (pesantemente squilibrate sull’indebitamento a breve) e, sin dalla immissione in possesso, era emersa con evidenza la precaria situazione finanziaria, con particolare riferimento alla società COMEST, e la conseguente necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive per consentire la attività di gestione e la definizione dei programmi di investimento iniziati e in corso di realizzazione (seppur senza apparente copertura finanziaria …) .
B.- In ordine alla consistenza al momento della riconsegna
1) Le società COIP S.r.l. e IMET S.r.l. avevano patrimoni netti negativi già al momento del sequestro originario, e furono pertanto messe in liquidazione, senza che venissero poste in essere significative operazioni di gestione.
2) Le società ICOTEL e CEI evidenziavano valori netti contabili pari rispettivamente a €. 311.150,08 e a €. 58.392,00 (per un totale di €. 369.542,08) come dai rispettivi bilanci depositati presso la Camera di Commercio.
Dalla Relazione di rendicontazione finale agli atti della procedura risulta inoltre che il valore economico delle suddette società poteva essere stimato rispettivamente pari ad almeno €. 1.400.000 e a €. 535.000 (per un totale di €. 1.935.000) a fronte dei loro valori iniziali che, come sopra evidenziato, ammontavano a €. 156.552,57.
Da questi dati emerge con chiarezza che le società in questione avevano acquisito valore rispetto al momento del sequestro !
6) COMEST srl
a) Alla conclusione del mandato del dottore Andrea Modica de Mohac,(20.03.2012), la società – rilevata in stato di insolvenza – presentava invece i seguenti dati (Cfr. Bilancio al 31.12.2011, ultimo bilancio approvato dall’Amministratore Giudiziario):
i) Totale attivo €. 10.520.373 =
ii) Patrimonio netto €. 2.077.125 =
iii) Valore della produzione €. 2.499.912 =
iv) Utile Netto €. 439.307 =
v) Liquidità €. 459.880 =
vi) Imposte sul reddito pagate all’Erario €. 238.939 =
b) Alla stessa data la società non aveva nessuna esposizione con il sistema bancario.
Da questi dati emerge con chiarezza che la Società era sana, pienamente operativa e aveva acquisito valore rispetto al momento del sequestro !
Affermare che una società che mostra i valori di cui sopra e che registra un utile netto di € 439.000 circa possa essere considerata “svuotata” e “priva di valore” è una affermazione diffamatoria, volutamente errata al solo fine di screditare l’operato del sottoscritto e presumibilmente per altri fini su cui potrebbe essere interessante ragionare.