Arriva da una Pec non ufficiale, cartella da annullare - Live Sicilia

La cartella arriva da una Pec non ufficiale, deve essere annullata

La nullità travolge anche i pignoramenti e i fermi successivi

Se la cartella esattoriale è stata inviata da Pec non ufficiale allora l’atto è nullo. Il principio di diritto emerge da un consolidato indirizzo della giurisprudenza: chi riceve un’email contenente una richiesta di pagamento da parte di Agenzia Entrate o Agenzia Entrate Riscossione da un indirizzo non presente nei registri pubblici può far finta di nulla e, nel caso in cui dovesse seguire un pignoramento, un fermo amministrativo o un’ipoteca tale atto sarebbe illegittimo. Il difetto di notifica della cartella, atto presupposto, invaliderebbe anche tutti gli atti successivi.

Le ragioni che stanno dietro questo principio provengono dal rischio connesso da eventuali indirizzi di posta elettronica sconosciuti, specie nella misura in cui questi includano allegato o link. Il rischio di cadere nelle maglie del phishing porterebbe chiunque, nel dubbio, ad astenersi da qualsiasi interazione con il messaggio. Oggi infatti le truffe online oggi avvengono anche tramite Pec. Per questo è normale verificare da chi provenga tale comunicazione. Molti criminali informatici, nel tentativo di trarre in inganno il destinatario, utilizzano indirizzi – anche certificati – che riportano gli estremi di pubbliche amministrazioni fra cui anche l’Agenzia delle Entrate.

In questi casi quindi è necessario verificare la genuinità dell’indirizzo verificando sul sito o sui registri pubblici degli indirizzi Pec, quelli cioè ove sono riportati tutti gli indirizzi delle pubbliche amministrazioni. E, se l’indirizzo non compare sui registri allora la notifica dell’atto fiscale è illegittima.

La conferma di quanto appena detto si trova in un precedente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma. La CTP ha detto che, in tema di riscossione delle imposte, laddove la cartella di pagamento provenga da un indirizzo Pec differente da quello contenuto nel pubblico registro IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), la notifica deve ritenersi giuridicamente inesistente; tale vizio non viene sanato nemmeno dall’avvenuta impugnazione della cartella stessa. Il principio è stato confermato anche dalla Commissione Tributaria di Reggio Calabria: anche secondo i giudici calabresi, la notifica della cartella è nulla se l’Ente della Riscossione non utilizza la Pec attribuita all’Agenzia delle Entrate Riscossione, presente nell’elenco ufficiale “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), bensì un irrituale ed ignoto indirizzo.

La normativa prevede infatti che per essere legittima l’indirizzo deve risultare nel registro ‘IPA’, in quello ‘Reginde’ o in quello ‘Inipec’. È a questi tre quindi che bisogna far riferimento per verificare se l’indirizzo Pec usato dal fisco sia quello ufficiale o meno. Anche la Pec del destinatario (ossia del contribuente persona fisica o di una società), inoltre, deve essere estratta dagli indici specifici indicati.

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