PALERMO – “L’integrazione al finanziamento al PROF 2009, a cui fa riferimento la sentenza della Corte dei Conti, e per cui sono stati condannati l’assessore Centorrino e funzionari dell’Amministrazione regionale, trova il suo fondamento e la sua legittimità nella legge regionale 24/76 che da meno di quarant’anni regola il rapporto di sovvenzione tra Regione Siciliana e gli Enti Gestori”. E’ quanto si legge in una nota di precisazione diffusa dall’Anfe a proposito della sentenza dei magistrati contabili.
“A questa legge sono succedute altre norme una più importante dell’altra”, prosegue il comunicato che elenca quindi diverse norme che regolano il settore: l.r. 12 del 22/04/1987, l.r. 27 art. 16 comma 4 del 15/05/1991, l.r. 25 art 2 comma 1 del 1/09/1993, l.r. 31 art. 2 del 7/05/1996, l.r. 24 art. 17 comma 2 del 26/11/2000, l.r. n. 23 art. 39 del 23/12/2002, l.r. 21 del 2007,. Norme “tutte quante tese a sancire un principio inequivocabile e non diversamente interpretabile: la garanzia della continuità lavorativa e il riconoscimento del trattamento economico e normativo previsto dal CCNL agli operatori della F.P. Tale principio – prosegue la nota – viene sancito in modo chiaro nella l.r. 25/93 il cui precetto normativo è vincolante per l’Amministrazione Regionale. Per gli Enti Gestori tale vincolo era già stato determinato dalla contrattazione e dal CCNL di categoria, che è legge fra le parti. La norma ha prodotto in capo alla Regione vincoli sotto il profilo economico e non solo programmatori richiamandola ad una precisa responsabilità negli confronti degli enti gestori. L’incremento del costo del lavoro generato dall’applicazione dei vari rinnovi dei CCNL, non poteva esimere la Regione dalla predetta responsabilità – si legge ancora nella nota dell’Anfe -. Invece è accaduto che nei PROF, susseguitesi negli anni, a fronte di un monte ore corsuale inalterato, decretato all’ente, il costo ora/corso rimaneva identico o addirittura ridotto. Ciò si è verificato non solo per l’ANFE e non solo per il 2009. Se solo l’Ente avesse omesso di adeguare i livelli economici ai dipendenti, scaturenti dai rinnovati CCNL, sarebbe incorso nella revoca dell’accreditamento e, non ultimo, nella sospensione del DURC”.